Art. 12. Piano finanziario preventivo 1. A ciascun progetto e' allegato il piano finanziario preventivo, articolato per ognuna delle annualita' del triennio finanziato, fatta salva la possibilita' di rimodulazione con le modalita' previste dal «Manuale unico per la rendicontazione Siproimi». 2. Il piano finanziario preventivo e' redatto in relazione a ciascuna tipologia di accoglienza di cui all'art. 7, comma 3, in conformita' all'apposito modello contenuto nel «Manuale unico per la rendicontazione Siproimi» e rispetta le indicazioni relative alle voci di spesa ammissibili e i limiti ivi previsti. 3. La rimodulazione di cui al comma 1 e' consentita nei limiti del 10% del costo complessivo annuale del progetto, ed e' comunicata nel termine massimo di un mese dalla conclusione di ciascun esercizio finanziario. Il piano finanziario del triennio rimodulato non puo' comunque discostarsi da quello iniziale per un quota maggiore del 30% complessivo. Ai fini del calcolo del 30% concorrono tutte le modifiche apportate durante il periodo di finanziamento. 4. In caso di richiesta di ampliamento della capacita' ricettiva di cui all'art. 9 il nuovo piano finanziario preventivo e' rapportato all'anno solare e l'incremento del finanziamento e' pari al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei posti da ampliare, ferma restando la possibilita' di riduzione dei costi da parte dell'ente locale. 5. In caso di riduzione dei posti ai sensi degli articoli 25 e 26 il nuovo piano finanziario preventivo e' rapportato all'anno solare e la riduzione del finanziamento e' pari al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei posti di accoglienza da diminuire, ferma restando la possibilita' di riduzione di ulteriori costi da parte dell'ente locale. 6. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, non deve pregiudicare la prosecuzione e la qualita' dei servizi prestati e si attiene a quanto previsto dal Manuale unico per la rendicontazione.