(Allegato A-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                    Piano finanziario preventivo 
 
    1.  A  ciascun  progetto  e'  allegato   il   piano   finanziario
preventivo, articolato  per  ognuna  delle  annualita'  del  triennio
finanziato, fatta salva  la  possibilita'  di  rimodulazione  con  le
modalita'  previste  dal  «Manuale  unico  per   la   rendicontazione
Siproimi». 
    2. Il piano finanziario preventivo  e'  redatto  in  relazione  a
ciascuna tipologia di accoglienza di cui  all'art.  7,  comma  3,  in
conformita' all'apposito modello contenuto nel «Manuale unico per  la
rendicontazione Siproimi» e rispetta  le  indicazioni  relative  alle
voci di spesa ammissibili e i limiti ivi previsti. 
    3. La rimodulazione di cui al comma 1 e'  consentita  nei  limiti
del 10% del costo complessivo annuale del progetto, ed e'  comunicata
nel termine massimo di un mese dalla conclusione di ciascun esercizio
finanziario. Il piano finanziario del triennio  rimodulato  non  puo'
comunque discostarsi da quello iniziale per un quota maggiore del 30%
complessivo.  Ai  fini  del  calcolo  del  30%  concorrono  tutte  le
modifiche apportate durante il periodo di finanziamento. 
    4. In caso di richiesta di ampliamento della capacita'  ricettiva
di cui all'art. 9 il nuovo piano finanziario preventivo e' rapportato
all'anno solare e l'incremento del finanziamento  e'  pari  al  costo
medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei  posti  da
ampliare, ferma restando la possibilita' di riduzione  dei  costi  da
parte dell'ente locale. 
    5. In caso di riduzione dei posti ai sensi degli articoli 25 e 26
il nuovo piano finanziario preventivo e' rapportato all'anno solare e
la riduzione del finanziamento e' pari al costo medio  giornaliero  a
persona moltiplicato per  il  numero  dei  posti  di  accoglienza  da
diminuire, ferma restando la possibilita' di riduzione  di  ulteriori
costi da parte dell'ente locale. 
    6. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, nei casi di
cui ai commi 3, 4 e 5, non deve pregiudicare  la  prosecuzione  e  la
qualita' dei servizi prestati e si  attiene  a  quanto  previsto  dal
Manuale unico per la rendicontazione.