(Allegato A-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                       Domande di prosecuzione 
 
    1. Gli enti locali che hanno ricevuto un finanziamento  a  valere
sulle risorse del FNPSA e hanno posto in essere attivita'  e  servizi
di  accoglienza  possono  presentare  domanda  di  prosecuzione   del
progetto entro nove mesi dalla scadenza del periodo di finanziamento,
fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto. 
    2. La domanda di prosecuzione e' presentata con le  modalita'  di
cui all'art. 6, comma 2. 
    3. Ai fini della presentazione della domanda di cui al comma 1 e'
richiesta la seguente documentazione: 
      a) istanza di finanziamento, firmata  digitalmente  dal  legale
rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato con potere  di
firma; 
      b) piano finanziario preventivo, sulla base di quanto  indicato
dall'art. 12; 
      c)  dichiarazione  recante  l'indicazione  delle  strutture  di
accoglienza utilizzate e con l'impegno, in caso  di  sostituzione,  a
rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 19 e 21; 
      d) dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione
affidata a terzi,  dei  requisiti  richiesti  per  l'ente  attuatore,
ovvero l'impegno a individuare un  ente  attuatore  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 10. 
    Gli enti locali  possono  presentare  richiesta  di  prosecuzione
delle attivita' progettuali per un numero di posti di accoglienza non
superiore a quelli attivi alla data dell'istanza.