(Allegato A-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
                        Ampliamento dei posti 
 
    1. In caso di eccezionali e sopravvenute esigenze di  accoglienza
e nei limiti  delle  risorse  disponibili  del  FNPSA,  la  Direzione
centrale, esaurite le graduatorie di cui all'art.  14,  pubblica  sul
sito internet del Ministero dell'interno  una  comunicazione  per  la
presentazione  di  richieste  di  ampliamento  della   capacita'   di
accoglienza dei progetti in corso,  distinte  per  tipologie  secondo
quanto previsto dall'art. 7, comma 3. 
    2. Non e' ammessa la presentazione di richieste di ampliamento in
caso di mancata attivazione di tutti i posti gia' finanziati. 
    3. La domanda di ampliamento e' presentata con  le  modalita'  di
cui  all'art.  6,  comma  2,  entro   il   termine   indicato   nella
comunicazione di cui al comma 1. 
    4. Ai fini della presentazione della domanda  di  ampliamento  e'
richiesta la seguente documentazione: 
      a) proposta di  ampliamento  del  numero  di  posti  finanziati
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente locale o  da
soggetto delegato con potere  di  firma,  corredata  dall'istanza  di
finanziamento; 
      b) piano finanziario preventivo, sulla base di quanto  indicato
dall'art. 12, aggiornato sulla base dei nuovi posti; 
      c) dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti per le
strutture di accoglienza, ove gia' individuate, ovvero  l'impegno  ad
avvalersi di strutture aventi i requisiti di cui all'art. 19; 
      d) dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione
affidata a terzi,  dei  requisiti  richiesti  per  l'ente  attuatore,
ovvero l'impegno a individuare un  ente  attuatore  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 10.