(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini della presente Parte, si intende per: 
  - "agenti  di  cambio":  i  soggetti  iscritti  nel  ruolo  di  cui
all'articolo 201, comma 7, del TUF; 
  - "banca": la banca e la societa' capogruppo di un gruppo  bancario
e, per quanto applicabile, la succursale di una banca di paesi  terzi
stabilita in Italia; 
  - "Bancoposta": la societa' Poste Italiane - Divisione  Servizi  di
Bancoposta, autorizzata ai sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; 
  - "CRR": il Regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n.  575,  relativo
ai requisiti prudenziali per gli  enti  creditizi  e  le  imprese  di
investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; 
  -  "funzioni  operative  essenziali  o  importanti":  le   funzioni
operativi definite dall'articolo 30 del Regolamento 565/2017; 
  - "intermediari": le  SIM  e,  limitatamente  alla  prestazione  di
servizi e attivita'  di  investimento  e  di  servizi  accessori,  le
banche, gli intermediari  finanziari,  Bancoposta  e  gli  agenti  di
cambio; 
  -   "intermediario   di   maggiori   dimensioni":   l'intermediario
appartenente  alla  prima  delle  macro-categorie  individuate  dalla
Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008  ("Guida  per
l'attivita' di vigilanza"), Parte Prima, Sezione I, Capitolo I,  par.
5.1, l'intermediario con azioni quotate su un  mercato  regolamentato
italiano o estero, nonche' l'intermediario che e' controllato da  una
societa' le cui azioni  sono  quotate  su  un  mercato  regolamentato
italiano o estero e che presta  i  servizi  di  cui  all'Allegato  I,
Sezione A, numeri 3) e 6), del TUF; 
  - "intermediario finanziario": gli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB o la societa' capogruppo
di un gruppo finanziario; 
  - "SIM": la SIM o la societa' capogruppo di un gruppo di SIM e, per
quanto applicabile, la succursale di un'impresa  di  investimento  di
paesi terzi stabilita in Italia. 
  2. Gli articoli del Regolamento 565/2017 che  menzionano  "l'organo
di  gestione"   e   "l'alta   dirigenza"   si   intendono   riferiti,
rispettivamente, all'organo con funzione di supervisione strategica e
all'organo con funzione di gestione, come  definiti  all'articolo  2,
comma 1, numeri 10 e 11, del presente regolamento, in coerenza con le
vigenti  disposizioni  nazionali   in   materia   di   competenza   e
responsabilita' dei predetti organi.