Articolo 4 (Definizioni) 1. Ai fini della presente Parte, si intende per: - "agenti di cambio": i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF; - "banca": la banca e la societa' capogruppo di un gruppo bancario e, per quanto applicabile, la succursale di una banca di paesi terzi stabilita in Italia; - "Bancoposta": la societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di Bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; - "CRR": il Regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n. 575, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; - "funzioni operative essenziali o importanti": le funzioni operativi definite dall'articolo 30 del Regolamento 565/2017; - "intermediari": le SIM e, limitatamente alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori, le banche, gli intermediari finanziari, Bancoposta e gli agenti di cambio; - "intermediario di maggiori dimensioni": l'intermediario appartenente alla prima delle macro-categorie individuate dalla Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 ("Guida per l'attivita' di vigilanza"), Parte Prima, Sezione I, Capitolo I, par. 5.1, l'intermediario con azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero, nonche' l'intermediario che e' controllato da una societa' le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato italiano o estero e che presta i servizi di cui all'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), del TUF; - "intermediario finanziario": gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB o la societa' capogruppo di un gruppo finanziario; - "SIM": la SIM o la societa' capogruppo di un gruppo di SIM e, per quanto applicabile, la succursale di un'impresa di investimento di paesi terzi stabilita in Italia. 2. Gli articoli del Regolamento 565/2017 che menzionano "l'organo di gestione" e "l'alta dirigenza" si intendono riferiti, rispettivamente, all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione, come definiti all'articolo 2, comma 1, numeri 10 e 11, del presente regolamento, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilita' dei predetti organi.