(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5 
                      (Ambito di applicazione) 
 
  1. La presente Parte si applica agli intermediari, ad eccezione del
Titolo IV, che si applica solo alle SIM. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto   da   disposizioni   europee
direttamente applicabili, nelle materie di cui ai Titoli I, II,  III,
IV e VI e  all'articolo  18,  comma  4,  del  Titolo  V,  le  banche,
Bancoposta e gli  intermediari  finanziari  applicano  integralmente,
anche con riferimento alla prestazione  di  servizi  e  attivita'  di
investimento,  le  disposizioni  emanate  dalla  Banca  d'Italia   in
attuazione del TUB o di  altre  norme  che  disciplinano  i  medesimi
intermediari.