Articolo 5 (Ambito di applicazione) 1. La presente Parte si applica agli intermediari, ad eccezione del Titolo IV, che si applica solo alle SIM. 2. Fermo restando quanto previsto da disposizioni europee direttamente applicabili, nelle materie di cui ai Titoli I, II, III, IV e VI e all'articolo 18, comma 4, del Titolo V, le banche, Bancoposta e gli intermediari finanziari applicano integralmente, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attivita' di investimento, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del TUB o di altre norme che disciplinano i medesimi intermediari.