Articolo 6 (Requisiti generali di organizzazione) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari adottano, applicano e mantengono solidi dispositivi di governo societario, idonei meccanismi di controllo interno, un efficace sistema di gestione del rischio e di continuita' dell'attivita'. Per le medesime finalita', i requisiti organizzativi degli intermediari sono altresi' disciplinati dall'articolo 21 del Regolamento 565/2017. 2. Gli intermediari applicano il Titolo III, Sezioni 6 e 7, degli Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna.