(Allegato-art. 6)
                             Articolo 6 
               (Requisiti generali di organizzazione) 
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,   gli
intermediari adottano, applicano e mantengono solidi  dispositivi  di
governo  societario,  idonei  meccanismi  di  controllo  interno,  un
efficace  sistema  di  gestione  del   rischio   e   di   continuita'
dell'attivita'. Per le medesime finalita', i requisiti  organizzativi
degli intermediari sono altresi' disciplinati  dall'articolo  21  del
Regolamento 565/2017. 
  2. Gli intermediari applicano il Titolo III, Sezioni 6 e  7,  degli
Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna.