(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
                        Obiettivi e strumenti 
 
    1. Il sistema delle  relazioni  sindacali  e'  lo  strumento  per
costruire relazioni stabili tra azienda o ente e soggetti  sindacali,
improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo  e
trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti  ed
obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 
    2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 
      si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico
delle aziende ed enti a vantaggio degli utenti e  dei  cittadini  con
gli interessi dei dirigenti a migliorare le condizioni di lavoro,  di
sicurezza clinica e di crescita professionale; 
      si migliora la qualita' delle decisioni assunte; 
      si sostengono  la  crescita  professionale,  le  condizioni  di
lavoro  e  l'aggiornamento  dei  dirigenti,  nonche'  i  processi  di
innovazione   organizzativa   e    di    riforma    della    pubblica
amministrazione. 
    3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita'  dei  datori
di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le  relazioni  sindacali
presso  le  aziende  ed  enti  si  articolano  nei  seguenti  modelli
relazionali: 
      a) partecipazione; 
      b) contrattazione integrativa. 
    4. La  partecipazione  e'  finalizzata  ad  instaurare  forme  di
dialogo costruttivo tra le parti, su  atti  e  decisioni  di  valenza
generale delle Aziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi
riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire  adeguati  diritti
di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: 
      informazione; 
      confronto, anche di livello regionale; 
      organismo paritetico. 
    5. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione
di contratti  che  obbligano  reciprocamente  le  parti,  al  livello
previsto dall'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie). Le clausole dei  contratti  sottoscritti  possono  essere
oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche  a  richiesta
di  una  delle  parti,  con  le   procedure   di   cui   all'art.   7
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 
    6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  un  Osservatorio  a   composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui
ciascuna azienda o ente assume gli atti adottati  unilateralmente  ai
sensi dell'art. 40, comma 3-ter,  decreto  legislativo  n.  165/2001.
L'Osservatorio verifica altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente
motivati  in   ordine   alla   sussistenza   del   pregiudizio   alla
funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non  spettano
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche
sede di confronto su temi contrattuali  che  assumano  una  rilevanza
generale, anche al  fine  di  prevenire  il  rischio  di  contenziosi
generalizzati.