(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                            Informazione 
 
    1. L'informazione e' il presupposto  per  il  corretto  esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 
    2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti,  l'informazione  consiste  nella
trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'azienda o
ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro  di  prendere
conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 
    3. L'informazione deve essere data nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.  7,
comma 3, lettera a)  e  b)  (Contrattazione  collettiva  integrativa:
soggetti e materie) di procedere a una valutazione  approfondita  del
potenziale  impatto  delle  misure  da  assumere,  prima  della  loro
definitiva adozione, ed esprimere osservazioni e proposte. 
    4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le  quali  i
successivi articoli  5  (Confronto),  6  (Confronto  regionale)  e  7
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano
il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto
per  la  loro  attivazione,  nonche'  le   materie   per   le   quali
l'informazione sia prevista da disposizione di legge.