(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
                         Confronto regionale 
 
    1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti
nel rispetto dell'art. 40 del decreto  legislativo  n.  165/2001,  le
regioni entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
contratto,  previo  confronto   con   le   organizzazioni   sindacali
firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di  indirizzo
agli enti o aziende - anche per lo svolgimento  della  contrattazione
integrativa,  ove  prevista  ai  sensi  dell'art.  7  (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie) - nelle seguenti materie: 
      a) metodologie di utilizzo da parte delle aziende  ed  enti  di
una quota dei minori oneri derivanti dalla  riduzione  stabile  della
dotazione organica dei dirigenti di cui all'art. 94 comma 3,  lettera
c) (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95, comma 3,  lettera
b (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96, comma 3, lettera  b)
(Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro); 
      b) linee di indirizzo in materia di prestazioni  aggiuntive  di
cui  all'art.  115,  comma   2   (Tipologie   di   attivita'   libero
professionale intramuraria); 
      c) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale  e
di performance dei dirigenti; 
      d)  criteri  generali  per   l'inserimento,   nei   regolamenti
aziendali sulla libera professione di norme idonee  a  garantire  che
l'esercizio della libera professione sia modulato in conformita' alle
vigenti disposizioni di legge in materia; 
      e)  criteri  generali  per  la  determinazione  della   tariffa
percentuale, di cui all'art.  116,  comma  2,  lettera  i),  (Criteri
generali per la formazione delle tariffe  e  per  l'attribuzione  dei
proventi) nonche' per l'individuazione delle discipline del  medesimo
personale che abbiano una limitata possibilita'  di  esercizio  della
libera professione intramuraria; 
      f) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, C.C.N.L. 6  ottobre
2010 delle  aree  IV  e  III  con  riferimento  alla  sola  dirigenza
sanitaria e delle professioni sanitarie,  relativo  alle  aspettative
per  motivi  di   assistenza   umanitaria,   all'emergenza   e   alla
cooperazione; 
      g)  indirizzi  in  materia  di  riconoscimenti  connessi   allo
svolgimento dell'attivita'  didattica  e  di  tutoraggio  nell'ambito
della  formazione  specialistica  del  personale   destinatario   del
presente C.C.N.L., secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.
368/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
      h) criteri di  allocazione  delle  risorse  che  finanziano  il
salario accessorio previste da specifiche disposizioni di  legge  per
le quali e' necessario l'intervento regionale che tengano anche conto
della perequazione e compensazione a livello regionale; 
    2. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il  confronto  in  sede
regionale valutera', sotto  il  profilo  delle  diverse  implicazioni
normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario,
tenuto conto della garanzia di continuita' nell'erogazione  dei  LEA,
anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.