Art. 6. Confronto regionale 1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche per lo svolgimento della contrattazione integrativa, ove prevista ai sensi dell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) - nelle seguenti materie: a) metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica dei dirigenti di cui all'art. 94 comma 3, lettera c) (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95, comma 3, lettera b (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96, comma 3, lettera b) (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro); b) linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria); c) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e di performance dei dirigenti; d) criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l'esercizio della libera professione sia modulato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia; e) criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all'art. 116, comma 2, lettera i), (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi) nonche' per l'individuazione delle discipline del medesimo personale che abbiano una limitata possibilita' di esercizio della libera professione intramuraria; f) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, C.C.N.L. 6 ottobre 2010 delle aree IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, relativo alle aspettative per motivi di assistenza umanitaria, all'emergenza e alla cooperazione; g) indirizzi in materia di riconoscimenti connessi allo svolgimento dell'attivita' didattica e di tutoraggio nell'ambito della formazione specialistica del personale destinatario del presente C.C.N.L., secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 368/1999 e successive modifiche ed integrazioni; h) criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali e' necessario l'intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale; 2. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il confronto in sede regionale valutera', sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario, tenuto conto della garanzia di continuita' nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.