(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
      Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
 
    1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale  e  si
riferisce  a  tutte  le  materie  di  cui   all'art.   7,   comma   5
(Contrattazione  collettiva  integrativa:  soggetti  e  materie).   I
criteri di ripartizione delle risorse tra  le  diverse  modalita'  di
utilizzo di  cui  all'art.  7,  comma  5  (Contrattazione  collettiva
integrativa: soggetti e materie), sono negoziati con cadenza annuale. 
    2.  L'azienda  o  ente  provvede  a  costituire  la   delegazione
datoriale di cui  all'art.  7,  comma  4  (Contrattazione  collettiva
integrativa:  soggetti  e  materie)   entro   trenta   giorni   dalla
stipulazione del presente contratto. 
    3. l'azienda o ente convoca i soggetti sindacali di cui  all'art.
7, comma 3, lettera a) e b) (Contrattazione  collettiva  integrativa:
soggetti e materie), per l'avvio del negoziato, entro  trenta  giorni
dalla presentazione delle piattaforme e comunque non  prima  di  aver
costituito,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,  la   propria
delegazione. 
    4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati  dall'art.  9  (Clausole  di  raffreddamento),
qualora,  decorsi  trenta  giorni   dall'inizio   delle   trattative,
eventualmente prorogabili fino ad  un  massimo  di  ulteriori  trenta
giorni, non si  sia  raggiunto  l'accordo,  le  parti  riassumono  le
rispettive prerogative e liberta' di iniziativa  e  decisione,  sulle
materie di cui all'art. 7, comma 5, lettere d), g), h),  i),  j),  k)
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 
    5. Qualora non  si  raggiunga  l'accordo  sulle  materie  di  cui
all'art. 7, comma 5, lettere  a),  b),  c),  e),  f)  (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie)  ed  il  protrarsi  delle
trattative determini  un  oggettivo  pregiudizio  alla  funzionalita'
dell'azione   amministrativa,   nel   rispetto   dei   principi    di
comportamento  di  cui  all'art.  9  (Clausole  di   raffreddamento),
l'azienda o ente interessato puo'  provvedere,  in  via  provvisoria,
sulle materie oggetto  del  mancato  accordo,  fino  alla  successiva
sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi
celeri alla conclusione dell'accordo. Il  termine  minimo  di  durata
delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del  decreto
legislativo  n.  165/2001  e'  fissato  in   quarantacinque   giorni,
eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque. 
    6.  Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  la
relativa certificazione degli oneri sono  effettuati  dall'organo  di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1  del  decreto
legislativo  n.  165/2001.  A  tal  fine,  l'Ipotesi   di   contratto
collettivo  integrativo  definita  dalle   parti,   corredata   dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale  organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da  parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa  entro  cinque
giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di  governo
dell'azienda o ente puo' autorizzare il presidente della  delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 
    7. I contratti collettivi integrativi devono  contenere  apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di  verifica  della  loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascuna azienda o ente, dei successivi  contratti  collettivi
integrativi. 
    8.  Le  azienda  o  enti  sono  tenuti  a  trasmettere,  per  via
telematica,  all'ARAN  ed  al  CNEL,  entro   cinque   giorni   dalla
sottoscrizione  definitiva,  il  testo   del   contratto   collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.