(Statuto-art. 13)
                              Art. 13. 
                               Rettore 
 
    1. Il rettore rappresenta l'universita' ad ogni effetto di legge,
e'  il  garante  della  sua  autonomia   ed   e'   responsabile   del
perseguimento delle finalita' dell'universita',  secondo  criteri  di
qualita' e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,
trasparenza e promozione del merito. 
    2. Sono  attribuite  al  rettore,  in  particolare,  le  seguenti
competenze: 
      a) esercitare le funzioni  di  iniziativa  e  di  coordinamento
delle attivita' scientifiche e didattiche, nonche' delle politiche di
relazioni esterne e internazionali; 
      b) predisporre il  documento  di  programmazione  triennale  di
Ateneo, anche sulla base delle  proposte  e  dei  pareri  del  senato
accademico e tenendo conto delle risultanze del lavoro del nucleo  di
valutazione; 
      c) proporre al consiglio di amministrazione il  bilancio  unico
di Ateneo di previsione annuale e triennale e il  bilancio  unico  di
Ateneo di esercizio; 
      d) proporre al consiglio  di  amministrazione  il  conferimento
dell'incarico di direttore generale; 
      e) convocare e presiedere il senato accademico e  il  consiglio
di amministrazione; 
      f) vigilare affinche' sia data  attuazione  alle  deliberazioni
del senato accademico e del consiglio di amministrazione; 
      g) emanare lo statuto e i regolamenti; 
      h) nominare  con  proprio  provvedimento  gli  organi  centrali
dell'universita'  e  gli  organi  monocratici  delle  sue   strutture
interne; 
      i)   esercitare   la   vigilanza   su   tutte   le    strutture
dell'universita', controllando che il funzionamento  delle  strutture
medesime risponda a criteri di  efficacia  ed  efficienza,  anche  in
relazione alle risultanze del lavoro del nucleo di valutazione; 
      j) garantire l'autonomia didattica e di ricerca; 
      k) favorire la piena attuazione del diritto allo  studio  degli
studenti nell'universita' in rapporto con  le  istituzioni  pubbliche
preposte; 
      l) avviare i procedimenti disciplinari che comportino  sanzioni
superiori alla censura nei confronti dei docenti  dell'universita'  e
dare  corso  alle  relative  delibere  assunte   dal   consiglio   di
amministrazione, ovvero adottare le sanzioni disciplinari  di  minore
livello; 
      m) sottoporre al senato accademico i  casi  di  violazione  del
codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza  del  Collegio
di disciplina, e dare corso alle  decisioni  assunte  in  merito  dal
senato accademico; 
      n) assumere, in caso di urgenza e  verificata  l'impossibilita'
di  convocare  per  tempo   l'organo   di   governo   competente,   i
provvedimenti di pertinenza del senato accademico e del consiglio  di
amministrazione; tali provvedimenti  sono  sottoposti  alla  ratifica
dell'organo  competente  nella   seduta   immediatamente   successiva
all'adozione dei provvedimenti stessi; 
      o) svolgere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad
altri organi dal  presente  Statuto  ed  esercitare  tutte  le  altre
attribuzioni che  gli  sono  demandate  da  leggi,  regolamenti,  dal
presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. 
    3. Il rettore designa fra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo pieno il prorettore vicario ed eventualmente altri  prorettori.
Il prorettore vicario e' nominato con decreto rettorale e sostituisce
il rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione  anticipata,  a
qualunque causa dovuta, di assenza, di impedimento o su  delega.  Gli
altri prorettori sono nominati con decreto rettorale che ne definisce
la qualita' di delegati del rettore per  settori  di  intervento.  Il
rettore da' comunicazione al senato  accademico  e  al  consiglio  di
amministrazione della nomina del prorettore vicario e degli eventuali
altri prorettori, corredata di un piano organico delle  competenze  e
delle funzioni loro affidate. 
    4. Il rettore puo' delegare specifiche funzioni ad altri docenti.
Il rettore puo'  altresi'  attribuire  incarichi  specifici  anche  a
studenti e, ferme le competenze del direttore generale e con  il  suo
parere favorevole, a personale tab. Le deleghe e gli  incarichi  sono
conferiti  con  decreto  rettorale  e  devono  essere  comunicati  al
consiglio di amministrazione, al senato accademico,  ai  dipartimenti
ed agli uffici competenti, nonche' pubblicati nel  sito  internet  di
Ateneo. 
    5. Il rettore viene eletto fra i professori  di  ruolo  di  prima
fascia a tempo pieno in  servizio  presso  le  universita'  italiane,
nell'ambito  di  coloro  che  presentino  ufficialmente  la   propria
candidatura e le linee programmatiche che  intendono  perseguire  nel
periodo del mandato. Il mandato del rettore e' unico,  ha  durata  di
sei anni accademici e non e' rinnovabile. 
    6. Nel caso di cessazione anticipata del mandato del rettore, per
qualsiasi ragione, il  rettore  successivamente  eletto  conclude  il
mandato allo scadere del sesto anno accademico dalla data  di  nomina
disposta dal decreto ministeriale. 
    7. L'elettorato attivo per l'elezione spetta: 
      a) ai professori e ai ricercatori di ruolo; 
      b) ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24  della
legge n. 240/2010 e a figure equiparate per legge, ai  voti  espressi
dai quali e' assegnato un peso pari al  30%  della  loro  consistenza
numerica,  fino  ad  un  massimo  di  voti   pesati   pari   al   15%
dell'elettorato attivo di cui alla lettera a); 
      c) a tutto il personale tab in  ruolo,  ai  voti  espressi  dal
quale e' assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato attivo di  cui
alla lettera a); 
      d) agli studenti facenti parte del consiglio degli studenti  di
cui all'art. 18 e dei Consigli dei Dipartimenti, ai voti espressi dai
quali e' assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato attivo di  cui
alla lettera a). 
    8. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal  decano
dei professori ordinari dell'universita' o, in caso di  sua  assenza,
impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue  in
ordine di anzianita' di ruolo. Nella convocazione e' indicata la data
per  la  presentazione  pubblica  delle  candidature  e  delle  linee
programmatiche. Nel caso di anticipata  cessazione  del  rettore,  la
convocazione del corpo elettorale deve aver luogo entro i  successivi
trenta giorni. 
    9. Il calendario dell'intera procedura elettorale deve  prevedere
il completamento di tale procedura almeno trenta giorni  prima  della
scadenza del mandato del rettore in carica. Il rettore  e'  eletto  a
scrutinio segreto. Nella prima votazione e' eletto il  candidato  che
ha ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso  di
mancata elezione nella prima votazione, si  procede  ad  una  seconda
votazione nella quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto  la
maggioranza assoluta dei votanti. In caso di  mancata  elezione  alla
seconda votazione, si procede ad una terza votazione di  ballottaggio
tra i due candidati che hanno ottenuto  il  maggior  numero  di  voti
nella seconda votazione. Risulta eletto il candidato che  riporta  il
maggior numero di voti; a parita' di  voti  risulta  eletto  il  piu'
anziano in ruolo e a parita' di voti e di anzianita' di ruolo il piu'
giovane di  eta'.  Le  procedure  di  svolgimento  dell'elezione  del
rettore sono disciplinate con apposito regolamento elettorale. 
    10. Il candidato eletto  e'  nominato  rettore  con  decreto  del
Ministro   competente.   Qualora   risulti   eletto   un   professore
appartenente ad altro Ateneo,  l'elezione  si  configura  anche  come
chiamata e concomitante trasferimento  nell'organico  dei  professori
dell'Universita' degli studi Roma Tre. 
    11. Al rettore e al prorettore vicario puo' essere assegnata  una
indennita'  di  funzione,  nella  misura  fissata  dal  consiglio  di
amministrazione.