Art. 13. Rettore 1. Il rettore rappresenta l'universita' ad ogni effetto di legge, e' il garante della sua autonomia ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'universita', secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. Sono attribuite al rettore, in particolare, le seguenti competenze: a) esercitare le funzioni di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche, nonche' delle politiche di relazioni esterne e internazionali; b) predisporre il documento di programmazione triennale di Ateneo, anche sulla base delle proposte e dei pareri del senato accademico e tenendo conto delle risultanze del lavoro del nucleo di valutazione; c) proporre al consiglio di amministrazione il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo di esercizio; d) proporre al consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore generale; e) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione; f) vigilare affinche' sia data attuazione alle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione; g) emanare lo statuto e i regolamenti; h) nominare con proprio provvedimento gli organi centrali dell'universita' e gli organi monocratici delle sue strutture interne; i) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'universita', controllando che il funzionamento delle strutture medesime risponda a criteri di efficacia ed efficienza, anche in relazione alle risultanze del lavoro del nucleo di valutazione; j) garantire l'autonomia didattica e di ricerca; k) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'universita' in rapporto con le istituzioni pubbliche preposte; l) avviare i procedimenti disciplinari che comportino sanzioni superiori alla censura nei confronti dei docenti dell'universita' e dare corso alle relative delibere assunte dal consiglio di amministrazione, ovvero adottare le sanzioni disciplinari di minore livello; m) sottoporre al senato accademico i casi di violazione del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, e dare corso alle decisioni assunte in merito dal senato accademico; n) assumere, in caso di urgenza e verificata l'impossibilita' di convocare per tempo l'organo di governo competente, i provvedimenti di pertinenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione; tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi; o) svolgere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto ed esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da leggi, regolamenti, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. 3. Il rettore designa fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno il prorettore vicario ed eventualmente altri prorettori. Il prorettore vicario e' nominato con decreto rettorale e sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione anticipata, a qualunque causa dovuta, di assenza, di impedimento o su delega. Gli altri prorettori sono nominati con decreto rettorale che ne definisce la qualita' di delegati del rettore per settori di intervento. Il rettore da' comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione della nomina del prorettore vicario e degli eventuali altri prorettori, corredata di un piano organico delle competenze e delle funzioni loro affidate. 4. Il rettore puo' delegare specifiche funzioni ad altri docenti. Il rettore puo' altresi' attribuire incarichi specifici anche a studenti e, ferme le competenze del direttore generale e con il suo parere favorevole, a personale tab. Le deleghe e gli incarichi sono conferiti con decreto rettorale e devono essere comunicati al consiglio di amministrazione, al senato accademico, ai dipartimenti ed agli uffici competenti, nonche' pubblicati nel sito internet di Ateneo. 5. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le universita' italiane, nell'ambito di coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura e le linee programmatiche che intendono perseguire nel periodo del mandato. Il mandato del rettore e' unico, ha durata di sei anni accademici e non e' rinnovabile. 6. Nel caso di cessazione anticipata del mandato del rettore, per qualsiasi ragione, il rettore successivamente eletto conclude il mandato allo scadere del sesto anno accademico dalla data di nomina disposta dal decreto ministeriale. 7. L'elettorato attivo per l'elezione spetta: a) ai professori e ai ricercatori di ruolo; b) ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010 e a figure equiparate per legge, ai voti espressi dai quali e' assegnato un peso pari al 30% della loro consistenza numerica, fino ad un massimo di voti pesati pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a); c) a tutto il personale tab in ruolo, ai voti espressi dal quale e' assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a); d) agli studenti facenti parte del consiglio degli studenti di cui all'art. 18 e dei Consigli dei Dipartimenti, ai voti espressi dai quali e' assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato attivo di cui alla lettera a). 8. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano dei professori ordinari dell'universita' o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. Nella convocazione e' indicata la data per la presentazione pubblica delle candidature e delle linee programmatiche. Nel caso di anticipata cessazione del rettore, la convocazione del corpo elettorale deve aver luogo entro i successivi trenta giorni. 9. Il calendario dell'intera procedura elettorale deve prevedere il completamento di tale procedura almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Il rettore e' eletto a scrutinio segreto. Nella prima votazione e' eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione nella prima votazione, si procede ad una seconda votazione nella quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione alla seconda votazione, si procede ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; a parita' di voti risulta eletto il piu' anziano in ruolo e a parita' di voti e di anzianita' di ruolo il piu' giovane di eta'. Le procedure di svolgimento dell'elezione del rettore sono disciplinate con apposito regolamento elettorale. 10. Il candidato eletto e' nominato rettore con decreto del Ministro competente. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Universita' degli studi Roma Tre. 11. Al rettore e al prorettore vicario puo' essere assegnata una indennita' di funzione, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.