Art. 14. Senato accademico 1. Il senato accademico e' organo centrale di governo rappresentativo delle diverse aree scientifico-disciplinari e delle componenti dell'universita'. Esso contribuisce alla definizione delle strategie dell'universita', formulando proposte e pareri sulle questioni relative all'organizzazione, attuazione e controllo delle attivita' di ricerca, di didattica e formazione, di servizi agli studenti. 2. Al senato accademico sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze: a) approvare le modifiche del presente statuto, secondo la procedura prevista dall'art. 46; b) approvare il regolamento generale di Ateneo, con il parere del consiglio di amministrazione; c) approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione; d) approvare il codice etico, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione; e) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole; f) formulare al rettore proposte, anche sulla base delle esigenze indicate dai dipartimenti, per la predisposizione del documento di programmazione triennale ed esprimere il proprio parere prima che il documento sia sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione; g) trasmettere al consiglio di amministrazione le proposte di reclutamento del personale docente presentate dai dipartimenti, corredandole, se ritenuto opportuno, di proprie osservazioni e indicazioni; h) formulare eventuali linee di indirizzo per le attivita' del nucleo di valutazione, con la conseguente possibilita' di sottoporre a verifica la congruita' ad esse dei criteri, delle modalita' e degli indicatori per la valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca, definiti dal nucleo di valutazione; i) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio; j) approvare gli accordi di collaborazione didattica e scientifica con enti esterni; k) designare, su proposta del rettore, i componenti del Collegio di disciplina, di cui all'art. 21; l) assumere le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze; m) decidere sui casi di violazione del codice etico sottoposti dal rettore; n) esercitare ogni altra attribuzione ad esso conferita da leggi, regolamenti, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonche' deliberare su tutte le questioni ad esso sottoposte dal rettore. 3. Spetta inoltre al senato accademico: a) esprimere parere al consiglio di amministrazione sul bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e sul bilancio unico di Ateneo di esercizio; b) formulare proposte sulla costituzione e sulla modificazione dei dipartimenti, delle scuole, dei centri, di altre strutture dell'universita', nonche' pareri sulla costituzione di partizioni interne ai dipartimenti e sulla soppressione delle strutture di cui alla presente lettera; c) formulare proposte sull'attivazione o disattivazione dei corsi di studio, dei corsi di dottorato di ricerca, di altre attivita' formative e delle relative sedi; d) esprimere pareri sull'assegnazione delle risorse finanziarie ai dipartimenti e agli altri centri di spesa dell'universita'; e) esprimere parere sul conferimento dell'incarico di direttore generale; f) esprimere parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; g) esprimere parere sul conferimento dell'incarico di presidente dell'organo di cui all'art. 20. 4. Il senato accademico puo' proporre al corpo elettorale di cui all'art. 13, comma 7, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. Le modalita' e i termini per l'esercizio di tale prerogativa sono compiutamente disciplinati nel regolamento generale di Ateneo. 5. Il senato accademico e' nominato con decreto rettorale ed e' composto da: a) il rettore, che lo presiede; b) una rappresentanza di docenti per ogni area scientifico-disciplinare dell'universita'; c) una rappresentanza del personale tab; d) una rappresentanza degli studenti, la quale non partecipa alla seduta quando l'organo e' chiamato a deliberare su quanto previsto dalla lettera k) del comma 2. 6. Partecipano alle riunioni del senato accademico senza diritto di voto: il prorettore vicario e il coordinatore del nucleo di valutazione. In caso di assenza del rettore, il prorettore vicario assume la funzione di presidente con voto deliberativo. 7. Il direttore generale partecipa alle sedute del senato accademico con voto consultivo e ne esercita le funzioni di segretario. 8. La presenza di componenti del senato accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale. 9. Il numero delle aree scientifico-disciplinari dell'universita' e' fissato in otto, determinate in relazione ai settori scientifico-disciplinari indicati come di base e caratterizzanti negli ordinamenti didattici adottati dall'universita', nonche' alle classi di laurea e di laurea magistrale univocamente attribuite ad esse. Con delibera del senato accademico ogni dipartimento istituito e' inserito in un'unica area scientifico-disciplinare, in relazione alle classi di laurea e di laurea magistrale di sua pertinenza e considerando, anche, la proposta dello stesso dipartimento. 10. Le aree scientifico-disciplinari dell'universita', con la specificazione delle classi di laurea e di laurea magistrale e dei dipartimenti, sono elencate nella tabella A allegata al presente statuto. L'integrazione delle declaratorie delle diverse aree scientifico-disciplinari con l'inserimento di nuove classi di laurea e di laurea magistrale ovvero di dipartimenti viene deliberata dal senato accademico. 11. La rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 5 e' costituita da ventidue docenti dell'universita'. La rappresentanza complessiva e' articolata nel modo seguente: diciotto professori di ruolo, attribuiti a ciascuna area scientifico-disciplinare in relazione alla consistenza numerica dei docenti appartenenti ai dipartimenti afferenti a ciascuna area, secondo il metodo di ripartizione riportato nella tabella B allegata al presente Statuto; quattro ricercatori dell'universita', tutti appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse. Nella rappresentanza di ciascuna area scientifico-disciplinare deve essere compreso almeno un direttore di dipartimento per ogni area. Le aree rappresentate da un numero di docenti pari a quattro hanno diritto ad una rappresentanza di almeno due direttori di dipartimento. Nel caso in cui la rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 5, determinata con il metodo riportato nella tabella B, dovesse risultare inferiore o superiore al numero di diciotto, la tabella B viene adeguatamente riformulata con delibera del senato accademico assunta a maggioranza assoluta dei componenti; la modifica della tabella B non implica una modifica di statuto. 12. Per l'elezione dei professori di ruolo rappresentanti per ciascuna area scientifico-disciplinare, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo appartenenti ai dipartimenti afferenti all'area stessa. Il singolo docente, in alternativa, puo' esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo, nei termini stabiliti dal regolamento elettorale, per un'area scientifico-disciplinare diversa da quella cui afferisce il dipartimento di appartenenza, purche' nell'area nella quale richieda di esercitare tale diritto sia compreso il settore scientifico-disciplinare di proprio inquadramento. Per l'elezione della rappresentanza dei ricercatori, l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, costituiti in collegio elettorale unico; l'area scientifico-disciplinare di riferimento di ogni ricercatore e' determinata dal dipartimento cui appartiene il ricercatore stesso. 13. La rappresentanza del personale tab di cui alla lettera c) del comma 5 e' costituita da tre componenti eletti dal personale stesso. 14. La rappresentanza degli studenti di cui alla lettera d) del comma 5 e' costituita da cinque componenti eletti da parte degli studenti. 15. Le modalita' di elezione delle rappresentanze di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5 sono stabilite dal regolamento elettorale. 16. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Il senato accademico deve essere comunque convocato entro quindici giorni quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. 17. Per lo svolgimento dei propri compiti il senato accademico puo' costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee. Per lo svolgimento dell'istruttoria relativa a materie di competenza di entrambi gli organi collegiali di governo dell'Ateneo, possono inoltre essere costituite commissioni congiunte, composte da senatori accademici e consiglieri di amministrazione, designati rispettivamente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 18. I componenti del senato accademico che non partecipino a piu' della meta' delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico decadono dalla carica. La decadenza e' disposta con decreto rettorale.