(Statuto-art. 14)
                              Art. 14. 
                          Senato accademico 
 
    1.  Il  senato  accademico  e'   organo   centrale   di   governo
rappresentativo delle diverse aree scientifico-disciplinari  e  delle
componenti dell'universita'. Esso contribuisce alla definizione delle
strategie  dell'universita',  formulando  proposte  e  pareri   sulle
questioni relative all'organizzazione, attuazione e  controllo  delle
attivita' di ricerca, di didattica  e  formazione,  di  servizi  agli
studenti. 
    2. Al senato  accademico  sono  attribuite,  in  particolare,  le
seguenti competenze: 
      a) approvare le modifiche  del  presente  statuto,  secondo  la
procedura prevista dall'art. 46; 
      b) approvare il regolamento generale di Ateneo, con  il  parere
del consiglio di amministrazione; 
      c) approvare  i  regolamenti  in  materia  di  didattica  e  di
ricerca, compresi quelli  di  competenza  dei  dipartimenti  e  delle
scuole, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione; 
      d) approvare il codice etico,  con  il  parere  favorevole  del
consiglio di amministrazione; 
      e) svolgere funzioni di  coordinamento  e  di  raccordo  con  i
dipartimenti e con le scuole; 
      f) formulare  al  rettore  proposte,  anche  sulla  base  delle
esigenze  indicate  dai  dipartimenti,  per  la  predisposizione  del
documento di programmazione triennale ed esprimere il proprio  parere
prima che il documento sia sottoposto all'approvazione del  consiglio
di amministrazione; 
      g) trasmettere al consiglio di amministrazione le  proposte  di
reclutamento  del  personale  docente  presentate  dai  dipartimenti,
corredandole,  se  ritenuto  opportuno,  di  proprie  osservazioni  e
indicazioni; 
      h) formulare eventuali linee di indirizzo per le attivita'  del
nucleo di valutazione, con la conseguente possibilita' di  sottoporre
a verifica la congruita' ad esse dei criteri, delle modalita' e degli
indicatori  per  la  valutazione  delle  attivita'  didattiche  e  di
ricerca, definiti dal nucleo di valutazione; 
      i)  determinare  i  criteri  per  l'attuazione  dei   programmi
nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio; 
      j)  approvare  gli  accordi  di  collaborazione   didattica   e
scientifica con enti esterni; 
      k)  designare,  su  proposta  del  rettore,  i  componenti  del
Collegio di disciplina, di cui all'art. 21; 
      l) assumere le decisioni, per  quanto  di  sua  competenza,  in
merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso  le  proprie
rappresentanze; 
      m) decidere sui casi di violazione del codice etico  sottoposti
dal rettore; 
      n) esercitare ogni altra  attribuzione  ad  esso  conferita  da
leggi, regolamenti, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo,
nonche' deliberare su tutte  le  questioni  ad  esso  sottoposte  dal
rettore. 
    3. Spetta inoltre al senato accademico: 
      a)  esprimere  parere  al  consiglio  di  amministrazione   sul
bilancio unico di Ateneo di previsione  annuale  e  triennale  e  sul
bilancio unico di Ateneo di esercizio; 
      b) formulare proposte sulla costituzione e sulla  modificazione
dei dipartimenti,  delle  scuole,  dei  centri,  di  altre  strutture
dell'universita', nonche' pareri  sulla  costituzione  di  partizioni
interne ai dipartimenti e sulla soppressione delle strutture  di  cui
alla presente lettera; 
      c) formulare proposte  sull'attivazione  o  disattivazione  dei
corsi di  studio,  dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  di  altre
attivita' formative e delle relative sedi; 
      d) esprimere pareri sull'assegnazione delle risorse finanziarie
ai dipartimenti e agli altri centri di spesa dell'universita'; 
      e) esprimere parere sul conferimento dell'incarico di direttore
generale; 
      f)   esprimere   parere   sul   regolamento   di   Ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      g)  esprimere  parere   sul   conferimento   dell'incarico   di
presidente dell'organo di cui all'art. 20. 
    4. Il senato accademico puo' proporre al corpo elettorale di  cui
all'art. 13, comma 7, con maggioranza di almeno due  terzi  dei  suoi
componenti, una mozione di sfiducia al rettore, non prima  che  siano
trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. Le modalita'  e
i termini per l'esercizio  di  tale  prerogativa  sono  compiutamente
disciplinati nel regolamento generale di Ateneo. 
    5. Il senato accademico e' nominato con decreto rettorale  ed  e'
composto da: 
      a) il rettore, che lo presiede; 
      b)   una   rappresentanza   di   docenti    per    ogni    area
scientifico-disciplinare dell'universita'; 
      c) una rappresentanza del personale tab; 
      d) una rappresentanza degli studenti, la  quale  non  partecipa
alla seduta quando  l'organo  e'  chiamato  a  deliberare  su  quanto
previsto dalla lettera k) del comma 2. 
    6. Partecipano alle riunioni del senato accademico senza  diritto
di voto: il prorettore  vicario  e  il  coordinatore  del  nucleo  di
valutazione. In caso di assenza del rettore,  il  prorettore  vicario
assume la funzione di presidente con voto deliberativo. 
    7.  Il  direttore  generale  partecipa  alle  sedute  del  senato
accademico  con  voto  consultivo  e  ne  esercita  le  funzioni   di
segretario. 
    8. La presenza di componenti del senato accademico privi di  voto
deliberativo non concorre alla formazione del numero legale. 
    9. Il numero delle aree scientifico-disciplinari dell'universita'
e'  fissato  in   otto,   determinate   in   relazione   ai   settori
scientifico-disciplinari indicati  come  di  base  e  caratterizzanti
negli ordinamenti didattici adottati dall'universita',  nonche'  alle
classi di laurea e di laurea magistrale  univocamente  attribuite  ad
esse. Con delibera del senato accademico ogni dipartimento  istituito
e' inserito in un'unica area scientifico-disciplinare,  in  relazione
alle classi di laurea e di laurea  magistrale  di  sua  pertinenza  e
considerando, anche, la proposta dello stesso dipartimento. 
    10. Le aree  scientifico-disciplinari  dell'universita',  con  la
specificazione delle classi di laurea e di laurea  magistrale  e  dei
dipartimenti, sono elencate nella  tabella  A  allegata  al  presente
statuto.  L'integrazione  delle  declaratorie  delle   diverse   aree
scientifico-disciplinari con l'inserimento di nuove classi di  laurea
e di laurea magistrale ovvero di dipartimenti  viene  deliberata  dal
senato accademico. 
    11. La rappresentanza di cui alla  lettera  b)  del  comma  5  e'
costituita da ventidue docenti  dell'universita'.  La  rappresentanza
complessiva e' articolata nel modo seguente: diciotto  professori  di
ruolo,  attribuiti  a  ciascuna  area   scientifico-disciplinare   in
relazione alla  consistenza  numerica  dei  docenti  appartenenti  ai
dipartimenti  afferenti  a  ciascuna  area,  secondo  il  metodo   di
ripartizione riportato nella tabella B allegata al presente  Statuto;
quattro ricercatori  dell'universita',  tutti  appartenenti  ad  aree
scientifico-disciplinari diverse. Nella  rappresentanza  di  ciascuna
area  scientifico-disciplinare  deve  essere   compreso   almeno   un
direttore di dipartimento per ogni area. Le aree rappresentate da  un
numero di docenti pari a quattro hanno diritto ad una  rappresentanza
di  almeno  due  direttori  di  dipartimento.  Nel  caso  in  cui  la
rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 5, determinata con il
metodo riportato nella  tabella  B,  dovesse  risultare  inferiore  o
superiore al numero di diciotto, la  tabella  B  viene  adeguatamente
riformulata con delibera del senato accademico assunta a  maggioranza
assoluta dei componenti; la modifica della tabella B non implica  una
modifica di statuto. 
    12. Per l'elezione dei professori  di  ruolo  rappresentanti  per
ciascuna area scientifico-disciplinare, l'elettorato attivo e passivo
spetta ai professori di ruolo appartenenti ai dipartimenti  afferenti
all'area stessa. Il singolo docente, in alternativa, puo'  esercitare
il proprio diritto all'elettorato attivo, nei termini  stabiliti  dal
regolamento elettorale, per un'area scientifico-disciplinare  diversa
da quella cui afferisce  il  dipartimento  di  appartenenza,  purche'
nell'area  nella  quale  richieda  di  esercitare  tale  diritto  sia
compreso   il    settore    scientifico-disciplinare    di    proprio
inquadramento. Per l'elezione della rappresentanza  dei  ricercatori,
l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori  di  ruolo  e  ai
ricercatori a tempo determinato, costituiti  in  collegio  elettorale
unico;  l'area  scientifico-disciplinare  di  riferimento   di   ogni
ricercatore  e'  determinata  dal  dipartimento  cui  appartiene   il
ricercatore stesso. 
    13. La rappresentanza del personale tab di cui  alla  lettera  c)
del comma 5 e' costituita da  tre  componenti  eletti  dal  personale
stesso. 
    14. La rappresentanza degli studenti di cui alla lettera  d)  del
comma 5 e' costituita da cinque  componenti  eletti  da  parte  degli
studenti. 
    15. Le modalita' di elezione delle  rappresentanze  di  cui  alle
lettere b), c) e d)  del  comma  5  sono  stabilite  dal  regolamento
elettorale. 
    16. Il senato accademico e'  convocato  dal  rettore  almeno  una
volta ogni due  mesi.  Il  senato  accademico  deve  essere  comunque
convocato entro quindici giorni quando ne faccia richiesta almeno  un
quinto dei  suoi  componenti,  con  indicazione  degli  argomenti  da
trattare. 
    17. Per lo svolgimento dei propri compiti  il  senato  accademico
puo' costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee.  Per
lo svolgimento dell'istruttoria relativa a materie di  competenza  di
entrambi  gli  organi  collegiali  di  governo  dell'Ateneo,  possono
inoltre essere costituite commissioni congiunte, composte da senatori
accademici    e    consiglieri    di    amministrazione,    designati
rispettivamente  dal   senato   accademico   e   dal   consiglio   di
amministrazione. 
    18. I componenti del senato accademico che non partecipino a piu'
della meta' delle riunioni ordinarie in uno  stesso  anno  accademico
decadono  dalla  carica.  La  decadenza  e'  disposta   con   decreto
rettorale.