(Statuto-art. 15)
                              Art. 15. 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni  relative
all'indirizzo  strategico  dell'universita'  e  alla   programmazione
finanziaria  annuale  e  triennale  e  del  personale,  nonche'  alla
vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'. 
    Al consiglio di amministrazione, in particolare, sono  attribuite
le seguenti competenze: 
      a) deliberare in merito alla costituzione e  modificazione  dei
dipartimenti,  delle  scuole,  dei  centri  e  di   altre   strutture
dell'universita', previa proposta del senato accademico, nonche' alla
soppressione delle strutture di cui  alla  presente  lettera  e  alla
costituzione delle partizioni interne ai dipartimenti, con il  parere
del senato accademico; 
      b) deliberare in  merito  all'attivazione  o  soppressione  dei
corsi di  studio,  dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  di  altre
attivita' formative e delle relative sedi, previa proposta del senato
accademico; 
      c) approvare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' e  gli  altri  regolamenti  in  materia  di
gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e  contabile,  con
il parere del senato accademico; 
      d) approvare il bilancio unico di Ateneo di previsione  annuale
e triennale, il bilancio unico di Ateneo di esercizio e il  documento
di programmazione triennale, su proposta del rettore e con il  parere
del senato accademico; 
      e) trasmettere al senato accademico le  decisioni  relative  al
punto che precede; 
      f) assegnare, con il parere del senato accademico,  le  risorse
finanziarie ai centri di spesa dell'universita', comprese le quote di
bilancio da destinare alla copertura di posti di  personale  docente,
sulla base  di  quanto  indicato  nei  documenti  di  programmazione,
nonche' delle complessive disponibilita' di bilancio, e tenendo conto
delle  loro  esigenze  funzionali,  nonche'  dei  risultati  da  essi
conseguiti; 
      g) trasmettere al Ministero  dell'universita'  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  il  bilancio  unico  di  Ateneo  di
previsione annuale e triennale e  il  bilancio  unico  di  Ateneo  di
esercizio; 
      h) conferire l'incarico di direttore generale di  cui  all'art.
22 del presente Statuto, su proposta del rettore, con il  parere  del
senato accademico; 
      i) applicare le sanzioni disciplinari  superiori  alla  censura
relativamente  ai   professori   e   ai   ricercatori   universitari,
conformemente  al  parere  vincolante  espresso   dal   Collegio   di
disciplina di cui all'art. 21; 
      j) deliberare in  merito  alle  proposte  di  reclutamento  del
personale docente, trasmesse dal senato accademico; 
      k) deliberare in merito alle proposte di chiamata del personale
docente formulate dai dipartimenti, cosi' come previsto dall'art. 18,
comma 1, lettera e) della legge n. 240/2010; 
      l) esercitare ogni altra  attribuzione  ad  esso  conferita  da
leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo,
nonche' deliberare su tutte  le  questioni  ad  esso  sottoposte  dal
rettore. 
    2. Il  consiglio  di  amministrazione  e'  nominato  con  decreto
rettorale ed e' composto da: 
      a) il rettore, che lo presiede; 
      b) cinque componenti scelti tra candidature individuate tra  il
personale di ruolo dell'universita' avente i requisiti previsti dalla
legge, dei quali uno appartenente al personale tab; 
      c) due  componenti  individuati  tra  personalita'  italiane  o
straniere non appartenenti ai ruoli universitari, aventi i  requisiti
previsti dalla legge e che non siano in situazione  di  conflitto  di
interessi secondo quanto stabilito dal codice etico di Ateneo; 
      d) due rappresentanti degli studenti, i quali  non  partecipano
alla seduta quando  l'organo  e'  chiamato  a  deliberare  su  quanto
previsto dalla lettera i) del comma 1. 
    3. Il prorettore vicario partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione senza  diritto  di  voto.  In  caso  di  assenza  del
rettore, il prorettore vicario assume la funzione di  presidente  con
voto deliberativo. 
    4. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione con voto consultivo e  ne  esercita  le  funzioni  di
segretario. 
    5. Per l'individuazione dei componenti di cui alla lettera b) del
comma  2,  il  rettore  richiede  la  presentazione  di  candidature,
attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'universita' di  un
avviso, nel quale sono indicati i requisiti previsti dalla legge.  Il
senato accademico, senza la partecipazione del rettore,  verifica  il
possesso dei requisiti necessari da parte dei  soggetti  che  abbiano
presentato  la  propria  candidatura  e  definisce   l'elenco   delle
candidature ammissibili; l'elenco deve essere formato da almeno  otto
candidati appartenenti al personale docente e da almeno due candidati
appartenenti  al  personale  tab.  Se  il  numero  dei  candidati  e'
inferiore a tali numeri per il personale docente e/o per il personale
tab, l'avviso viene ripetuto una sola volta. 
    6. Le candidature dichiarate ammissibili per la designazione  dei
componenti di cui alla lettera b) del comma 2 sono sottoposte secondo
le modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo: 
      al personale  docente,  ivi  compresi  i  ricercatori  a  tempo
determinato,  per  la  designazione  mediante  elezione  dei  quattro
componenti docenti; 
      al  personale  tab,  ivi  compreso   il   personale   a   tempo
determinato, per la designazione  mediante  elezione  del  componente
appartenente al medesimo personale. 
    7. I  componenti  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2  sono
individuati tra personalita' italiane o  straniere  in  possesso  dei
seguenti  requisiti:  comprovata  competenza  in  campo   gestionale,
preferibilmente nel settore delle istituzioni accademiche,  culturali
e scientifiche, ovvero esperienza professionale di alto livello,  con
una  necessaria  attenzione  alla  qualificazione   culturale.   Tali
componenti sono designati dal senato accademico  sulla  base  di  una
rosa di nominativi proposta dal rettore. 
    8. La rappresentanza degli studenti di cui alla  lettera  d)  del
comma 2 e' eletta da parte degli studenti. 
    9.  La  composizione  del  consiglio  di   amministrazione   deve
rispettare il principio costituzionale delle  pari  opportunita'  tra
uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 
    10. Il consiglio di  amministrazione  e'  convocato  dal  rettore
almeno una volta ogni due mesi. Il  consiglio  deve  essere  comunque
convocato quando  ne  facciano  richiesta  almeno  quattro  dei  suoi
componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. 
    11.  I  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  che  non
partecipino a piu' della meta' delle riunioni ordinarie in uno stesso
anno accademico decadono dalla carica. La decadenza e'  disposta  con
decreto rettorale.