Art. 15. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni relative all'indirizzo strategico dell'universita' e alla programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' alla vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'. Al consiglio di amministrazione, in particolare, sono attribuite le seguenti competenze: a) deliberare in merito alla costituzione e modificazione dei dipartimenti, delle scuole, dei centri e di altre strutture dell'universita', previa proposta del senato accademico, nonche' alla soppressione delle strutture di cui alla presente lettera e alla costituzione delle partizioni interne ai dipartimenti, con il parere del senato accademico; b) deliberare in merito all'attivazione o soppressione dei corsi di studio, dei corsi di dottorato di ricerca, di altre attivita' formative e delle relative sedi, previa proposta del senato accademico; c) approvare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e gli altri regolamenti in materia di gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con il parere del senato accademico; d) approvare il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale, il bilancio unico di Ateneo di esercizio e il documento di programmazione triennale, su proposta del rettore e con il parere del senato accademico; e) trasmettere al senato accademico le decisioni relative al punto che precede; f) assegnare, con il parere del senato accademico, le risorse finanziarie ai centri di spesa dell'universita', comprese le quote di bilancio da destinare alla copertura di posti di personale docente, sulla base di quanto indicato nei documenti di programmazione, nonche' delle complessive disponibilita' di bilancio, e tenendo conto delle loro esigenze funzionali, nonche' dei risultati da essi conseguiti; g) trasmettere al Ministero dell'universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo di esercizio; h) conferire l'incarico di direttore generale di cui all'art. 22 del presente Statuto, su proposta del rettore, con il parere del senato accademico; i) applicare le sanzioni disciplinari superiori alla censura relativamente ai professori e ai ricercatori universitari, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina di cui all'art. 21; j) deliberare in merito alle proposte di reclutamento del personale docente, trasmesse dal senato accademico; k) deliberare in merito alle proposte di chiamata del personale docente formulate dai dipartimenti, cosi' come previsto dall'art. 18, comma 1, lettera e) della legge n. 240/2010; l) esercitare ogni altra attribuzione ad esso conferita da leggi, regolamenti, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonche' deliberare su tutte le questioni ad esso sottoposte dal rettore. 2. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto rettorale ed e' composto da: a) il rettore, che lo presiede; b) cinque componenti scelti tra candidature individuate tra il personale di ruolo dell'universita' avente i requisiti previsti dalla legge, dei quali uno appartenente al personale tab; c) due componenti individuati tra personalita' italiane o straniere non appartenenti ai ruoli universitari, aventi i requisiti previsti dalla legge e che non siano in situazione di conflitto di interessi secondo quanto stabilito dal codice etico di Ateneo; d) due rappresentanti degli studenti, i quali non partecipano alla seduta quando l'organo e' chiamato a deliberare su quanto previsto dalla lettera i) del comma 1. 3. Il prorettore vicario partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. In caso di assenza del rettore, il prorettore vicario assume la funzione di presidente con voto deliberativo. 4. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e ne esercita le funzioni di segretario. 5. Per l'individuazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2, il rettore richiede la presentazione di candidature, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'universita' di un avviso, nel quale sono indicati i requisiti previsti dalla legge. Il senato accademico, senza la partecipazione del rettore, verifica il possesso dei requisiti necessari da parte dei soggetti che abbiano presentato la propria candidatura e definisce l'elenco delle candidature ammissibili; l'elenco deve essere formato da almeno otto candidati appartenenti al personale docente e da almeno due candidati appartenenti al personale tab. Se il numero dei candidati e' inferiore a tali numeri per il personale docente e/o per il personale tab, l'avviso viene ripetuto una sola volta. 6. Le candidature dichiarate ammissibili per la designazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2 sono sottoposte secondo le modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo: al personale docente, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, per la designazione mediante elezione dei quattro componenti docenti; al personale tab, ivi compreso il personale a tempo determinato, per la designazione mediante elezione del componente appartenente al medesimo personale. 7. I componenti di cui alla lettera c) del comma 2 sono individuati tra personalita' italiane o straniere in possesso dei seguenti requisiti: comprovata competenza in campo gestionale, preferibilmente nel settore delle istituzioni accademiche, culturali e scientifiche, ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione culturale. Tali componenti sono designati dal senato accademico sulla base di una rosa di nominativi proposta dal rettore. 8. La rappresentanza degli studenti di cui alla lettera d) del comma 2 e' eletta da parte degli studenti. 9. La composizione del consiglio di amministrazione deve rispettare il principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 10. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Il consiglio deve essere comunque convocato quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. 11. I componenti del consiglio di amministrazione che non partecipino a piu' della meta' delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico decadono dalla carica. La decadenza e' disposta con decreto rettorale.