(Provvedimento di attuazione-art. 3)
                               Art. 3. 
             Obbligo di trasmissione delle informazioni 
                           agli esercenti 
 
    1. I soggetti convenzionatori trasmettono agli esercenti, con  le
modalita' di cui al successivo art. 4, le seguenti informazioni: 
      a)  l'elenco  delle  operazioni  di  pagamento  effettuate  nel
periodo di riferimento; 
      b) il numero e il valore totale delle operazioni  di  pagamento
effettuate nel periodo di riferimento; 
      c) il numero e il valore totale delle operazioni  di  pagamento
effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento; 
      d)  un  prospetto  descrittivo  delle  commissioni   addebitate
all'esercente nel mese di addebito che illustri: 
        1)  l'ammontare  delle  commissioni  totali   come   definite
nell'art. 2, comma 1, lettera b); 
        2) l'ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per
le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; 
        3) l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un
numero variabile di operazioni in franchigia anche  se  includono  il
canone per la fornitura del servizio di accettazione.