Art. 3.
Obbligo di trasmissione delle informazioni
agli esercenti
1. I soggetti convenzionatori trasmettono agli esercenti, con le
modalita' di cui al successivo art. 4, le seguenti informazioni:
a) l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel
periodo di riferimento;
b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento
effettuate nel periodo di riferimento;
c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento
effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate
all'esercente nel mese di addebito che illustri:
1) l'ammontare delle commissioni totali come definite
nell'art. 2, comma 1, lettera b);
2) l'ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per
le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
3) l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un
numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il
canone per la fornitura del servizio di accettazione.