Art. 3. Obbligo di trasmissione delle informazioni agli esercenti 1. I soggetti convenzionatori trasmettono agli esercenti, con le modalita' di cui al successivo art. 4, le seguenti informazioni: a) l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento; b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento; c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento; d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito che illustri: 1) l'ammontare delle commissioni totali come definite nell'art. 2, comma 1, lettera b); 2) l'ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; 3) l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.