(Provvedimento di attuazione-art. 4)
                               Art. 4. 
            Modalita' di trasmissione delle informazioni 
 
    1. I soggetti convenzionatori trasmettono per via telematica agli
esercenti le informazioni di cui all'art. 3 entro il ventesimo giorno
del mese successivo al periodo di riferimento, utilizzando un formato
che ne assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'.