Art. 4.
Modalita' di trasmissione delle informazioni
1. I soggetti convenzionatori trasmettono per via telematica agli
esercenti le informazioni di cui all'art. 3 entro il ventesimo giorno
del mese successivo al periodo di riferimento, utilizzando un formato
che ne assicuri l'integrita' e l'inalterabilita'.