(Allegato-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
                        Obiettivi e strumenti 
 
  1. Il  sistema  delle  relazioni  sindacali  e'  lo  strumento  per
costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e  soggetti
sindacali, improntate alla  partecipazione  consapevole,  al  dialogo
costruttivo  e  trasparente,  alla   reciproca   considerazione   dei
rispettivi  diritti  ed  obblighi,   nonche'   alla   prevenzione   e
risoluzione dei conflitti. 
  2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta  la  necessita'
di un sistema di relazioni sindacali stabile,  che  tenga  conto  del
ruolo attribuito a ciascun dirigente o professionista  in  base  alle
leggi e ai contratti collettivi,  nonche'  della  peculiarita'  delle
relative  funzioni,  che  sia   improntato   alla   correttezza   dei
comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti
e  che  sia  in  grado  di  favorire  la  piena   collaborazione   al
perseguimento delle finalita' istituzionali. 
  3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 
  - si attua il contemperamento della missione di  servizio  pubblico
delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e  dei  cittadini  con
gli interessi dei lavoratori; 
  - si migliora la qualita' delle decisioni assunte; 
  - si sostengono la crescita  professionale  e  l'aggiornamento  del
personale, nonche' i  processi  di  innovazione  organizzativa  e  di
riforma della pubblica amministrazione. 
  4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dei datori  di
lavoro pubblici e dei  soggetti  sindacali,  le  relazioni  sindacali
presso  le  amministrazioni  si  articolano  nei   seguenti   modelli
relazionali: 
  a) partecipazione; 
  b) contrattazione integrativa. 
  5. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme costruttive
di dialogo tra le parti, su atti  e  decisioni  di  valenza  generale
delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi
sul rapporto  di  lavoro  ovvero  a  garantire  adeguati  diritti  di
informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: 
  - informazione; 
  - confronto; 
  - organismi paritetici di partecipazione. 
  6. La contrattazione integrativa e' finalizzata  alla  stipulazione
di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le  clausole  dei
contratti  sottoscritti  possono   essere   oggetto   di   successive
interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con
le procedure di cui all'art. 8. 
  7. E' istituito presso l'ARAN,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,   l'Osservatorio   a   composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui
ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente  ai
sensi dell'art. 40, comma 3-ter, D.Lgs. n.  165/2001.  L'Osservatorio
verifica altresi' che  tali  atti  siano  adeguatamente  motivati  in
ordine  alla   sussistenza   del   pregiudizio   alla   funzionalita'
dell'azione amministrativa.  Ai  componenti  non  spettano  compensi,
gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese   comunque
denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche sede  di
confronto su temi contrattuali che assumano una  rilevanza  generale,
anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 
  8. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente, per
il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in
materia di  relazioni  sindacali  previste  nei  precedenti  CCNL  di
provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.