(Allegato-art. 4)
 
                               Art. 4 
 
                            Informazione 
 
  1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio delle
relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 
  2. Fermi restando gli obblighi in materia di  trasparenza  previsti
dalle disposizioni di legge vigenti,  l'informazione  consiste  nella
trasmissione   di   dati   ed   elementi   conoscitivi,   da    parte
dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7,  comma
2 al fine di consentire loro di prendere conoscenza  della  questione
trattata e di esaminarla. 
  3. L'informazione deve essere  data  nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.  7,
comma 2, di procedere a una valutazione approfondita  del  potenziale
impatto  delle  misure  da  adottare  ed  esprimere  osservazioni   e
proposte. 
  4. Sono oggetto di informazione tutte le materie  per  le  quali  i
successivi artt. 43, 44, 83 e 84, nelle distinte sezioni del presente
CCNL,  prevedano  il  confronto  o  la  contrattazione   integrativa,
costituendo  presupposto  per  la  loro  attivazione.  Sono  altresi'
oggetto di sola informazione le materie di cui agli artt. 5 e  6  del
D.Lgs. n. 165/2001. 
  5. I soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma  2,  del  presente
CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti  gli  esiti  del
confronto  e  della  contrattazione   integrativa,   nonche',   nelle
amministrazioni ove  non  e'  istituito  l'Organismo  paritetico  per
l'innovazione di cui all'art. 6,  i  dati  generali  sugli  andamenti
occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed  alle
procedure concorsuali programmate.