(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5 
 
                              Confronto 
 
  1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura  un
dialogo  approfondito  sulle  materie  rimesse  a  tale  livello   di
relazione, al  fine  di  consentire  ai  soggetti  sindacali  di  cui
all'art.  7,  comma  2,  di  esprimere  valutazioni  esaustive  e  di
partecipare  costruttivamente  alla  definizione  delle  misure   che
l'amministrazione intende adottare. 
  2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali  di
cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure  da  adottare,
con  le  modalita'  previste  per  l'informazione.  A  seguito  della
trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali
si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto
e' richiesto da questi ultimi, anche singolarmente.  L'incontro  puo'
anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente  all'invio
dell'informazione. Il  periodo  durante  il  quale  si  svolgono  gli
incontri non puo' essere superiore a quindici giorni. Al termine  del
confronto, e' redatta  una  sintesi  dei  lavori  e  delle  posizioni
emerse. 
  3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli  artt.  43  e
83, nelle distinte sezioni del presente CCNL.