Art. 6 Organismo paritetico per l'innovazione 1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, presso le amministrazioni pubbliche con almeno 30 unita' di personale destinatario del presente CCNL, una modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo. 2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi - anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato - al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L'organismo paritetico per l'innovazione: a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale, nonche' da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale; b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione manifesti un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale; c) puo' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione; d) puo' adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento. 4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, lett. a) e dall'amministrazione. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all'art. 29 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale).