(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
           Contrattazione collettiva integrativa: soggetti 
 
  1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un  unico
livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure
stabilite dalla  legge  e  dal  presente  CCNL,  tra  la  delegazione
sindacale, come individuata al comma 2, e  la  delegazione  di  parte
datoriale, come individuata al comma 4. 
  2. I soggetti sindacali titolari della  contrattazione  integrativa
sono: 
  a) i rappresentanti territoriali anche di livello  nazionale  delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL; 
  b) le rappresentanze sindacali aziendali  costituite  espressamente
per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del
D.Lgs. n. 165/2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in
quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei  CCNL  della
stessa area  dirigenziale,  ai  sensi  dell'art.  43  del  D.Lgs.  n.
165/2001. 
  3. La disciplina di cui al comma 2 lett. b) trova applicazione fino
alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali  unitarie
del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art.  42,
comma 9, del D.Lgs. n. 165/2001. 
  4. I componenti della delegazione di parte datoriale,  tra  cui  e'
individuato il  presidente,  sono  designati  dall'organo  competente
secondo i rispettivi ordinamenti. 
  5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le  materie  indicate
dagli artt. 44 e 84, nelle distinte sezioni del presente CCNL.