(Allegato-art. 8)
 
                               Art. 8 
 
      Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
 
  1. Il contratto collettivo integrativo ha  durata  triennale  e  si
riferisce a tutte le materie di cui agli artt.  44,  comma  1  e  84,
comma 1 indicate nelle due distinte sezioni  del  presente  CCNL.  Le
materie di cui all'art.  44  (Contrattazione  integrativa:  materie),
comma  1,  lett.  b)  ed  all'art.  84  (Contrattazione  integrativa:
materie), comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c) sono  negoziate  con
cadenza annuale. 
  2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale
di cui all'art. 7, comma 4 entro trenta giorni dalla stipulazione del
presente contratto. 
  3.  L'amministrazione  convoca  la  delegazione  sindacale  di  cui
all'art. 7, comma 2 per l'avvio del negoziato,  entro  trenta  giorni
dalla presentazione delle piattaforme e comunque non  prima  di  aver
costituito,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,  la   propria
delegazione. 
  4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e  quelli  di
comportamento indicati dall'art. 9, qualora,  decorsi  trenta  giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili  fino  ad  un
massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia  raggiunto  l'accordo,
le  parti  riassumono  le  rispettive  prerogative  e   liberta'   di
iniziativa e decisione, sulle materie indicate nelle distinte sezioni
del presente CCNL. 
  5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate  nelle
distinte sezioni del presente CCNL ed il protrarsi  delle  trattative
determini un oggettivo  pregiudizio  alla  funzionalita'  dell'azione
amministrativa, nel rispetto dei principi  di  comportamento  di  cui
all'art. 9, l'amministrazione interessata  puo'  provvedere,  in  via
provvisoria, sulle materie oggetto del  mancato  accordo,  fino  alla
successiva  sottoscrizione  e  prosegue  le  trattative  al  fine  di
pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.  Il  termine
minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art.  40,  comma
3-ter  del  D.Lgs.  n.  165/2001  e'  fissato   in   trenta   giorni,
eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 
  6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con  i  vincoli  di  bilancio  e  la  relativa
certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo  di  controllo
competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001.
A tal fine, l'Ipotesi di contratto  collettivo  integrativo  definita
dalle parti, corredata  dalla  relazione  illustrativa  e  da  quella
tecnica,  e'  inviata  a  tale  organo  entro  dieci   giorni   dalla
sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto  organo,  la
trattativa  deve  essere  ripresa  entro  cinque  giorni.   Trascorsi
quindici  giorni  senza  rilievi,  l'organo  di  governo   competente
dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 
  7. I contratti collettivi integrativi conservano la loro  efficacia
fino  alla  stipulazione,  presso   ciascuna   amministrazione,   dei
successivi contratti collettivi integrativi. 
  8.  Le  amministrazioni  sono  tenute  a   trasmettere,   per   via
telematica,  all'ARAN  ed  al  CNEL,  entro   cinque   giorni   dalla
sottoscrizione  definitiva,  il  testo   del   contratto   collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.