(Allegato-art. 10)
 
                              Art. 10. 
                        Consigliere delegato 
 
    1.  Il  consigliere  delegato  e'  nominato  dal   consiglio   di
amministrazione, al suo interno, a maggioranza assoluta. 
    2. Il consigliere delegato,  salvo  rinuncia  o  sostituzione  ad
opera del consiglio di amministrazione,  dura  in  carica  quanto  il
consiglio stesso e puo' essere riconfermato. 
    3. Il consigliere delegato e'  membro  di  diritto  del  comitato
esecutivo qualora questo sia istituito. 
    4. Il consigliere  delegato  svolge  le  funzioni  conferite  con
delega  dal  consiglio   di   amministrazione   e   dal   presidente.
Sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il presidente,  quando
non sia stato nominato il vice-presidente vicario.