Art. 10.
Consigliere delegato
1. Il consigliere delegato e' nominato dal consiglio di
amministrazione, al suo interno, a maggioranza assoluta.
2. Il consigliere delegato, salvo rinuncia o sostituzione ad
opera del consiglio di amministrazione, dura in carica quanto il
consiglio stesso e puo' essere riconfermato.
3. Il consigliere delegato e' membro di diritto del comitato
esecutivo qualora questo sia istituito.
4. Il consigliere delegato svolge le funzioni conferite con
delega dal consiglio di amministrazione e dal presidente.
Sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il presidente, quando
non sia stato nominato il vice-presidente vicario.