Art. 11.
Rettore
1. Il rettore e' nominato, a maggioranza assoluta, dal consiglio
di amministrazione, su proposta del presidente del consiglio di
amministrazione, sentito il parere degli enti promotori, tra i
professori di ruolo di prima fascia delle universita' italiane o di
professori di pari livello in universita' straniere. La nomina viene
comunicata al Ministero competente.
2. Il rettore resta in carica tre anni. Il suo mandato e'
rinnovabile una sola volta. Il mandato di rettore puo' essere
revocato, su proposta del presidente del consiglio di
amministrazione.
3. Il rettore nomina i prorettori sentito il parere vincolante
del consiglio di amministrazione.
4. Il rettore esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e
coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche
dell'universita'. Egli e' garante del perseguimento delle finalita'
istituzionali dell'universita' secondo criteri di qualita' nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e
promozione del merito.
5. Il rettore concorre a determinare e realizzare le strategie di
sviluppo dell'universita' stabilite dal piano strategico pluriennale,
riferendo al consiglio di amministrazione in merito all'attivita'
didattica e scientifica.
6. Il rettore rappresenta la comunita' didattica e scientifica
universitaria ed e' membro di diritto del consiglio di
amministrazione.
7. Il rettore nomina, su proposta del Senato accademico, previo
parere vincolante del consiglio di amministrazione:
a) il presidio della qualita' di Ateneo;
b) la Commissione paritetica docenti-studenti;
c) i gruppi di assicurazione della qualita' della didattica;
d) i gruppi di assicurazione della qualita' della ricerca.
8. Il rettore esercita nei procedimenti disciplinari a carico del
personale accademico, nonche' in quelli a carico degli studenti, le
funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente, dal presente
statuto, e dai regolamenti d'Ateneo. Ogni provvedimento disciplinare
a carico del personale accademico sara' proposto dal rettore e
deliberato dal consiglio di amministrazione.
9. Il rettore e' membro di diritto del Senato accademico, dei
consigli di Dipartimento, dei consigli delle scuole universitarie.