(Allegato-art. 11)
 
                              Art. 11. 
                               Rettore 
 
    1. Il rettore e' nominato, a maggioranza assoluta, dal  consiglio
di amministrazione, su  proposta  del  presidente  del  consiglio  di
amministrazione, sentito  il  parere  degli  enti  promotori,  tra  i
professori di ruolo di prima fascia delle universita' italiane  o  di
professori di pari livello in universita' straniere. La nomina  viene
comunicata al Ministero competente. 
    2. Il rettore resta  in  carica  tre  anni.  Il  suo  mandato  e'
rinnovabile una  sola  volta.  Il  mandato  di  rettore  puo'  essere
revocato,   su   proposta   del   presidente   del    consiglio    di
amministrazione. 
    3. Il rettore nomina i prorettori sentito  il  parere  vincolante
del consiglio di amministrazione. 
    4. Il rettore esercita le funzioni  di  indirizzo,  iniziativa  e
coordinamento   delle    attivita'    didattiche    e    scientifiche
dell'universita'. Egli e' garante del perseguimento  delle  finalita'
istituzionali  dell'universita'  secondo  criteri  di  qualita'   nel
rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,  trasparenza   e
promozione del merito. 
    5. Il rettore concorre a determinare e realizzare le strategie di
sviluppo dell'universita' stabilite dal piano strategico pluriennale,
riferendo al consiglio di  amministrazione  in  merito  all'attivita'
didattica e scientifica. 
    6. Il rettore rappresenta la comunita'  didattica  e  scientifica
universitaria  ed   e'   membro   di   diritto   del   consiglio   di
amministrazione. 
    7. Il rettore nomina, su proposta del Senato  accademico,  previo
parere vincolante del consiglio di amministrazione: 
      a) il presidio della qualita' di Ateneo; 
      b) la Commissione paritetica docenti-studenti; 
      c) i gruppi di assicurazione della qualita' della didattica; 
      d) i gruppi di assicurazione della qualita' della ricerca. 
    8. Il rettore esercita nei procedimenti disciplinari a carico del
personale accademico, nonche' in quelli a carico degli  studenti,  le
funzioni  attribuitegli  dalla  legislazione  vigente,  dal  presente
statuto, e dai regolamenti d'Ateneo. Ogni provvedimento  disciplinare
a carico del  personale  accademico  sara'  proposto  dal  rettore  e
deliberato dal consiglio di amministrazione. 
    9. Il rettore e' membro di diritto  del  Senato  accademico,  dei
consigli di Dipartimento, dei consigli delle scuole universitarie.