(Allegato-art. 12)
 
                              Art. 12. 
                          Senato accademico 
 
    1. Il Senato accademico e' composto da: 
      a) rettore, che lo presiede; 
      b) prorettore vicario, ove nominato; 
      c) presidente del consiglio di amministrazione; 
      d) direttori dei dipartimenti di cui si compone l'universita'; 
      e) un rappresentante degli studenti limitatamente alle  materie
di preminente interesse degli studenti; 
    2. Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto  di
voto, il direttore generale dell'Ateneo. 
    3. Per le materie di loro competenza potranno essere  chiamati  a
partecipare  alle  sedute  del  Senato  accademico  i  prorettori,  i
coordinatori  di  corsi  di  studio,  i  coordinatori  di  corsi   di
dottorato, i direttori delle scuole  universitarie,  i  direttori  di
centri di ricerca. 
    4. Il Senato accademico e' validamente costituito con la presenza
della maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni  del  Senato
accademico sono approvate con il voto  favorevole  della  maggioranza
dei presenti. In caso di parita' tra voti favorevoli e non favorevoli
prevale il voto del presidente del Senato accademico. 
    5.  Il  Senato   accademico   svolge   funzione   di   indirizzo,
coordinamento e controllo del  settore  accademico  dell'universita',
assicurando il  coordinamento,  in  ordine  alla  didattica  ed  alla
ricerca, tra i dipartimenti, le scuole universitarie e  i  centri  di
ricerca. Il Senato accademico svolge le sue funzioni nel quadro delle
finalita'   e   degli   indirizzi   stabiliti   dal   consiglio    di
amministrazione. 
    6. Il Senato accademico ha competenza in merito a: 
      a) esprimere parere in materia di attivazione o soppressioni di
dipartimenti, dipartimenti di ricerca, scuole  universitarie,  centri
di ricerca, unita' funzionali  e  strutture  di  servizio,  corsi  di
studio e sedi universitarie o tutoraggio proponendone  l'approvazione
al consiglio di amministrazione; 
      b) esprimere parere in materia di didattica, ricerca e  servizi
agli studenti con riferimento  al  piano  strategico  pluriennale  di
Ateneo  la  cui  adozione  e  modifica   spetta   al   consiglio   di
amministrazione; 
      c) proporre al consiglio di amministrazione  la  nomina  di  un
numero massimo di tre docenti a contratto incaricati dei corsi, quali
rappresentanti della categoria nei consigli  di  Dipartimento  e  nei
consigli di corso di studio (ove istituiti). 
      d) proporre al consiglio di amministrazione  l'attivazione  dei
master, dei corsi di perfezionamento e di  specializzazione,  nonche'
dei  dottorati  di  ricerca,   previo   parere   del   consiglio   di
Dipartimento; 
      e) proporre al rettore la nomina dei componenti presidio  della
qualita'; dei gruppi di assicurazione della qualita' della  didattica
e dei gruppi di assicurazione della qualita' della ricerca. 
      f) deliberare il regolamento didattico di  Ateneo,  nonche'  le
relative modifiche, da sottoporre all'approvazione del  consiglio  di
amministrazione; 
      g) esprimere parere in merito al regolamento di Dipartimento la
cui approvazione spetta al consiglio di amministrazione; 
      h) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione i
regolamenti per le scuole universitarie, nonche' il codice etico; 
      i) definire le esigenze di copertura di  posti  di  docente  di
ruolo o a contratto, nonche' di posti di ricercatore: 
      j) proporre al consiglio di amministrazione i  posti  di  ruolo
vacanti o di ricercatore da bandire nonche' eventuali posti di  ruolo
e non  di  ruolo  attivati  sulla  base  di  specifici  finanziamenti
esterni; 
      k)  coordinare  e  verificare  l'assolvimento   degli   impegni
didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo; 
      l) esprime parere in merito alla nomina  dei  coordinatori  dei
corsi di studio,  nonche'  i  coordinatori  dei  corsi  di  dottorato
proposti dal consiglio di Dipartimento ed in merito alla  nomina  dei
direttori dei centri di ricerca la cui nomina spetta al consiglio  di
amministrazione; 
      m)  adottare  nei  confronti  degli  studenti  i  provvedimenti
disciplinari piu' gravi della censura.