Art. 12.
Senato accademico
1. Il Senato accademico e' composto da:
a) rettore, che lo presiede;
b) prorettore vicario, ove nominato;
c) presidente del consiglio di amministrazione;
d) direttori dei dipartimenti di cui si compone l'universita';
e) un rappresentante degli studenti limitatamente alle materie
di preminente interesse degli studenti;
2. Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di
voto, il direttore generale dell'Ateneo.
3. Per le materie di loro competenza potranno essere chiamati a
partecipare alle sedute del Senato accademico i prorettori, i
coordinatori di corsi di studio, i coordinatori di corsi di
dottorato, i direttori delle scuole universitarie, i direttori di
centri di ricerca.
4. Il Senato accademico e' validamente costituito con la presenza
della maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni del Senato
accademico sono approvate con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. In caso di parita' tra voti favorevoli e non favorevoli
prevale il voto del presidente del Senato accademico.
5. Il Senato accademico svolge funzione di indirizzo,
coordinamento e controllo del settore accademico dell'universita',
assicurando il coordinamento, in ordine alla didattica ed alla
ricerca, tra i dipartimenti, le scuole universitarie e i centri di
ricerca. Il Senato accademico svolge le sue funzioni nel quadro delle
finalita' e degli indirizzi stabiliti dal consiglio di
amministrazione.
6. Il Senato accademico ha competenza in merito a:
a) esprimere parere in materia di attivazione o soppressioni di
dipartimenti, dipartimenti di ricerca, scuole universitarie, centri
di ricerca, unita' funzionali e strutture di servizio, corsi di
studio e sedi universitarie o tutoraggio proponendone l'approvazione
al consiglio di amministrazione;
b) esprimere parere in materia di didattica, ricerca e servizi
agli studenti con riferimento al piano strategico pluriennale di
Ateneo la cui adozione e modifica spetta al consiglio di
amministrazione;
c) proporre al consiglio di amministrazione la nomina di un
numero massimo di tre docenti a contratto incaricati dei corsi, quali
rappresentanti della categoria nei consigli di Dipartimento e nei
consigli di corso di studio (ove istituiti).
d) proporre al consiglio di amministrazione l'attivazione dei
master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, nonche'
dei dottorati di ricerca, previo parere del consiglio di
Dipartimento;
e) proporre al rettore la nomina dei componenti presidio della
qualita'; dei gruppi di assicurazione della qualita' della didattica
e dei gruppi di assicurazione della qualita' della ricerca.
f) deliberare il regolamento didattico di Ateneo, nonche' le
relative modifiche, da sottoporre all'approvazione del consiglio di
amministrazione;
g) esprimere parere in merito al regolamento di Dipartimento la
cui approvazione spetta al consiglio di amministrazione;
h) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione i
regolamenti per le scuole universitarie, nonche' il codice etico;
i) definire le esigenze di copertura di posti di docente di
ruolo o a contratto, nonche' di posti di ricercatore:
j) proporre al consiglio di amministrazione i posti di ruolo
vacanti o di ricercatore da bandire nonche' eventuali posti di ruolo
e non di ruolo attivati sulla base di specifici finanziamenti
esterni;
k) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni
didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo;
l) esprime parere in merito alla nomina dei coordinatori dei
corsi di studio, nonche' i coordinatori dei corsi di dottorato
proposti dal consiglio di Dipartimento ed in merito alla nomina dei
direttori dei centri di ricerca la cui nomina spetta al consiglio di
amministrazione;
m) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti
disciplinari piu' gravi della censura.