Art. 13.
Direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di
amministrazione su proposta del presidente del consiglio di
amministrazione. Dura in carica tre anni e la sua carica e'
rinnovabile.
2. Al direttore generale e' attribuita funzione di gestione e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Il direttore generale esercita
tale funzione in conformita' alle direttive impartite dal consiglio
di amministrazione.
3. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle
sedute:
a) del consiglio di amministrazione;
b) del comitato esecutivo;
c) del Senato accademico.
4. Il direttore generale relaziona annualmente al consiglio di
amministrazione, sull'attivita' amministrativa dell'universita'.
5. Il direttore generale opera, inoltre, sulla base di specifiche
deleghe, conferite dal consiglio di amministrazione.