(Allegato-art. 13)
 
                              Art. 13. 
                         Direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale  e'   nominato   dal   consiglio   di
amministrazione  su  proposta  del  presidente   del   consiglio   di
amministrazione.  Dura  in  carica  tre  anni  e  la  sua  carica  e'
rinnovabile. 
    2. Al direttore generale e' attribuita  funzione  di  gestione  e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Il  direttore  generale  esercita
tale funzione in conformita' alle direttive impartite  dal  consiglio
di amministrazione. 
    3. Il direttore generale partecipa senza  diritto  di  voto  alle
sedute: 
      a) del consiglio di amministrazione; 
      b) del comitato esecutivo; 
      c) del Senato accademico. 
    4. Il direttore generale relaziona annualmente  al  consiglio  di
amministrazione, sull'attivita' amministrativa dell'universita'. 
    5. Il direttore generale opera, inoltre, sulla base di specifiche
deleghe, conferite dal consiglio di amministrazione.