Art. 7.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo
strategico, di approvazione della programmazione finanziaria
periodica e di gestione del personale, nonche' di vigilanza sulla
sostenibilita' finanziaria delle attivita' istituzionali.
2. Il consiglio di amministrazione e' composto da quindici membri
in rappresentanza dei due enti promotori, del corpo accademico e
degli studenti.
3. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di
amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a due, di
organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare, almeno
per un triennio, un contributo per il funzionamento dell'universita'.
4. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati
nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra
uomini e donne.
5. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, fatta
eccezione per il mandato dei rappresentanti degli studenti che e' di
durata biennale.
6. Il mandato di consigliere di amministrazione e' rinnovabile.
7. I due enti promotori dell'universita' designano alla carica di
consigliere di amministrazione dell'Ateneo otto loro rappresentanti
oltre ai loro rispettivi presidenti che ne sono membri di diritto.
8. Il rettore e' membro di diritto del consiglio di
amministrazione;
9. Sono membri del consiglio di amministrazione:
a) due professori di ruolo dell'universita' nominati dal Senato
accademico su proposta del rettore;
b) due rappresentanti eletti degli studenti LUM che siano in
corso all'atto della nomina.
10. Il mandato di consigliere di amministrazione e' rinnovabile.
In caso di cessazione anticipata di un consigliere nominato, si
procede alla sua sostituzione con le medesime modalita' di nomina. Il
consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza originaria
del consigliere cessato. Nel caso di cessazione anticipata di un
membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.
11. Il consiglio di amministrazione e' costituito validamente in
presenza della maggioranza dei componenti.
12. Il consiglio di amministrazione, salvo i casi di differenti
quorum espressamente previsti dal presente statuto, delibera a
maggioranza dei presenti. Il voto e' palese e la sua espressione non
puo' essere delegata.
13. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza
diritto di voto, il direttore generale dell'Ateneo.
14. Delle sedute e delle deliberazioni assunte e' redatto verbale
ad opera del segretario che, di seguito, ne cura la custodia. Il
segretario e' nominato, nella prima seduta valida, dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del presidente.
15. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte
l'anno in seduta plenaria.
16. Il consiglio di amministrazione delibera in merito a:
a) attivazione o soppressioni di dipartimenti, scuole
universitarie, centri di ricerca, unita' funzionali e strutture di
servizio, corsi di studio e sedi universitarie o tutoraggio. Per tali
deliberazioni si richiede parere non vincolante del Senato
accademico;
b) adozione e modifica, a maggioranza assoluta dei componenti,
del regolamento generale di Ateneo (ove previsto);
c) adozione e modifica, a maggioranza assoluta dei componenti,
dei regolamenti, proposti dal Senato accademico, delle strutture
universitarie;
d) adozione e modifica, a maggioranza assoluta dei componenti,
del regolamento contabile dell'universita';
e) approvazione del bilancio di previsione e bilancio di
esercizio.
f) adozione del piano strategico pluriennale sentito il parere
non vincolante del Senato accademico;
g) approvazione della programmazione relativa al personale
accademico e tecnico-amministrativo;
h) assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture
dell'universita';
i) nomina e revoca del rettore, su proposta del Presidente del
consiglio di amministrazione, sentito il parere degli enti promotori;
j) conferimento dell'incarico di direttore generale, su
proposta del presidente del consiglio di amministrazione;
k) nomina e revoca, su proposta del presidente del consiglio di
amministrazione, del prorettore vicario che, in caso di assenza o
impedimento del rettore stesso lo sostituisce;
l) nomina e revoca dei direttori dei dipartimenti, i direttori
delle scuole universitarie;
m) costituzione e revoca dei consigli di corso di studio e
nomina e revoca dei coordinatori dei corsi di studio, su proposta del
direttore del Dipartimento competente e sentito il parere del Senato
accademico;
n) nomina e revoca dei coordinatori dei corsi di dottorato su
proposta del consiglio di Dipartimento competente e sentito il parere
del Senato accademico;
o) nomina e revoca del consigliere delegato;
p) nomina e revoca, su proposta del Senato accademico, sino ad
un massimo di tre docenti a contratto quali rappresentanti della
categoria nei consigli di Dipartimento.
17. Il consiglio di amministrazione inoltre:
a) esprime parere vincolante in merito alla nomina dei
prorettori;
b) esprime parere vincolante in merito alla nomina, da parte
del rettore, dei componenti del presidio della qualita' di Ateneo,
delle commissioni paritetiche docenti-studenti, dei gruppi di
assicurazione della qualita' della didattica e dei gruppi di
assicurazione della qualita' della ricerca;
c) delibera, su proposta del Senato accademico, i posti di
ruolo e di ricercatore da bandire, nonche' eventuali posti di ruolo e
non di ruolo attivati sulla base di specifici finanziamenti esterni;
d) nomina, all'esito delle procedure di selezione come normate
dai relativi regolamenti, i professori di ruolo e i ricercatori;
e) delibera in materia di assunzioni del personale
tecnico-amministrativo, nonche' sui principi generali e gli indirizzi
relativi allo stato giuridico ed economico di detto personale;
f) delibera in merito ai procedimenti disciplinari a carico del
personale tecnico-amministrativo e a carico del personale accademico;
g) approva annualmente, all'esito delle procedure di
consultazione stabilite dai relativi regolamenti di Ateneo,
l'attivazione dei corsi di studio e dei relativi insegnamenti;
h) approva, su proposta del consiglio di Dipartimento e sentito
il parere del Senato accademico, il conferimento dei contratti di
insegnamento e approva, previa delibera del Senato accademico, il
regolamento didattico di Ateneo;
i) approva, su proposta del consiglio di Dipartimento e sentito
il parere del Senato accademico, il regolamento di Dipartimento;
j) delibera, su proposta del Senato accademico e sentiti gli
organi accademici interessati, l'attivazione dei master, dei corsi di
perfezionamento e di specializzazione, nonche' dei dottorati di
ricerca;
k) nomina e revoca, tra i suoi membri, su proposta del
presidente del consiglio di amministrazione, i due vice-presidenti di
cui uno vicario del presidente. E' facolta' del consiglio attribuire
specifiche deleghe ai vice-presidenti;
l) nomina e revoca il consigliere delegato su proposta del
Presidente;
m) nomina e revoca i componenti del collegio dei revisori dei
conti;
n) nomina e revoca il Comitato esecutivo attribuendone i
poteri;
o) nomina e revoca il nucleo di valutazione ed il presidente
dello stesso;
p) nomina e revoca il collegio di disciplina ed il presidente
dello stesso;
q) nomina e revoca, su proposta del Presidente del consiglio di
amministrazione, i membri dell'Advisory Board;
r) approva il regolamento delle scuole universitarie, nomina il
direttore scientifico e il direttore operativo;
s) nomina il direttore del centro di ricerca, su proposta del
consiglio di Dipartimento e sentito il parere del Senato accademico;
t) delibera, su proposta del Senato accademico, il conferimento
di Lauree «Honoris causa»;
u) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, in merito
ad eventuali modifiche dello statuto o all'adozione del nuovo;
v) delibera in merito all'eventuale cambiamento di sede legale
amministrativa e didattica.