(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni  di  indirizzo
strategico,  di   approvazione   della   programmazione   finanziaria
periodica e di gestione del personale,  nonche'  di  vigilanza  sulla
sostenibilita' finanziaria delle attivita' istituzionali. 
    2. Il consiglio di amministrazione e' composto da quindici membri
in rappresentanza dei due enti  promotori,  del  corpo  accademico  e
degli studenti. 
    3.  Possono  essere  chiamati  a  far  parte  del  consiglio   di
amministrazione rappresentanti, in numero non  superiore  a  due,  di
organismi pubblici e privati i quali si impegnano a  versare,  almeno
per un triennio, un contributo per il funzionamento dell'universita'. 
    4. I componenti del consiglio di  amministrazione  sono  nominati
nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra
uomini e donne. 
    5. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, fatta
eccezione per il mandato dei rappresentanti degli studenti che e'  di
durata biennale. 
    6. Il mandato di consigliere di amministrazione e' rinnovabile. 
    7. I due enti promotori dell'universita' designano alla carica di
consigliere di amministrazione dell'Ateneo otto  loro  rappresentanti
oltre ai loro rispettivi presidenti che ne sono membri di diritto. 
    8.  Il  rettore  e'  membro   di   diritto   del   consiglio   di
amministrazione; 
    9. Sono membri del consiglio di amministrazione: 
      a) due professori di ruolo dell'universita' nominati dal Senato
accademico su proposta del rettore; 
      b) due rappresentanti eletti degli studenti LUM  che  siano  in
corso all'atto della nomina. 
    10. Il mandato di consigliere di amministrazione e'  rinnovabile.
In caso di cessazione  anticipata  di  un  consigliere  nominato,  si
procede alla sua sostituzione con le medesime modalita' di nomina. Il
consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza originaria
del consigliere cessato. Nel caso  di  cessazione  anticipata  di  un
membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti. 
    11. Il consiglio di amministrazione e' costituito validamente  in
presenza della maggioranza dei componenti. 
    12. Il consiglio di amministrazione, salvo i casi  di  differenti
quorum  espressamente  previsti  dal  presente  statuto,  delibera  a
maggioranza dei presenti. Il voto e' palese e la sua espressione  non
puo' essere delegata. 
    13. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza
diritto di voto, il direttore generale dell'Ateneo. 
    14. Delle sedute e delle deliberazioni assunte e' redatto verbale
ad opera del segretario che, di seguito,  ne  cura  la  custodia.  Il
segretario e' nominato, nella prima seduta valida, dal  consiglio  di
amministrazione, sentito il parere del presidente. 
    15. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due  volte
l'anno in seduta plenaria. 
    16. Il consiglio di amministrazione delibera in merito a: 
      a)  attivazione  o   soppressioni   di   dipartimenti,   scuole
universitarie, centri di ricerca, unita' funzionali  e  strutture  di
servizio, corsi di studio e sedi universitarie o tutoraggio. Per tali
deliberazioni  si  richiede  parere   non   vincolante   del   Senato
accademico; 
      b) adozione e modifica, a maggioranza assoluta dei  componenti,
del regolamento generale di Ateneo (ove previsto); 
      c) adozione e modifica, a maggioranza assoluta dei  componenti,
dei regolamenti, proposti  dal  Senato  accademico,  delle  strutture
universitarie; 
      d) adozione e modifica, a maggioranza assoluta dei  componenti,
del regolamento contabile dell'universita'; 
      e) approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  bilancio  di
esercizio. 
      f) adozione del piano strategico pluriennale sentito il  parere
non vincolante del Senato accademico; 
      g) approvazione  della  programmazione  relativa  al  personale
accademico e tecnico-amministrativo; 
      h)  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  alle   strutture
dell'universita'; 
      i) nomina e revoca del rettore, su proposta del Presidente  del
consiglio di amministrazione, sentito il parere degli enti promotori; 
      j)  conferimento  dell'incarico  di  direttore   generale,   su
proposta del presidente del consiglio di amministrazione; 
      k) nomina e revoca, su proposta del presidente del consiglio di
amministrazione, del prorettore vicario che, in  caso  di  assenza  o
impedimento del rettore stesso lo sostituisce; 
      l) nomina e revoca dei direttori dei dipartimenti, i  direttori
delle scuole universitarie; 
      m) costituzione e revoca dei consigli  di  corso  di  studio  e
nomina e revoca dei coordinatori dei corsi di studio, su proposta del
direttore del Dipartimento competente e sentito il parere del  Senato
accademico; 
      n) nomina e revoca dei coordinatori dei corsi di  dottorato  su
proposta del consiglio di Dipartimento competente e sentito il parere
del Senato accademico; 
      o) nomina e revoca del consigliere delegato; 
      p) nomina e revoca, su proposta del Senato accademico, sino  ad
un massimo di tre docenti  a  contratto  quali  rappresentanti  della
categoria nei consigli di Dipartimento. 
    17. Il consiglio di amministrazione inoltre: 
      a)  esprime  parere  vincolante  in  merito  alla  nomina   dei
prorettori; 
      b) esprime parere vincolante in merito alla  nomina,  da  parte
del rettore, dei componenti del presidio della  qualita'  di  Ateneo,
delle  commissioni  paritetiche  docenti-studenti,  dei   gruppi   di
assicurazione  della  qualita'  della  didattica  e  dei  gruppi   di
assicurazione della qualita' della ricerca; 
      c) delibera, su proposta del  Senato  accademico,  i  posti  di
ruolo e di ricercatore da bandire, nonche' eventuali posti di ruolo e
non di ruolo attivati sulla base di specifici finanziamenti esterni; 
      d) nomina, all'esito delle procedure di selezione come  normate
dai relativi regolamenti, i professori di ruolo e i ricercatori; 
    e)   delibera   in   materia   di   assunzioni   del    personale
tecnico-amministrativo, nonche' sui principi generali e gli indirizzi
relativi allo stato giuridico ed economico di detto personale; 
      f) delibera in merito ai procedimenti disciplinari a carico del
personale tecnico-amministrativo e a carico del personale accademico; 
      g)  approva   annualmente,   all'esito   delle   procedure   di
consultazione  stabilite  dai   relativi   regolamenti   di   Ateneo,
l'attivazione dei corsi di studio e dei relativi insegnamenti; 
      h) approva, su proposta del consiglio di Dipartimento e sentito
il parere del Senato accademico, il  conferimento  dei  contratti  di
insegnamento e approva, previa delibera  del  Senato  accademico,  il
regolamento didattico di Ateneo; 
      i) approva, su proposta del consiglio di Dipartimento e sentito
il parere del Senato accademico, il regolamento di Dipartimento; 
      j) delibera, su proposta del Senato accademico  e  sentiti  gli
organi accademici interessati, l'attivazione dei master, dei corsi di
perfezionamento e  di  specializzazione,  nonche'  dei  dottorati  di
ricerca; 
      k) nomina  e  revoca,  tra  i  suoi  membri,  su  proposta  del
presidente del consiglio di amministrazione, i due vice-presidenti di
cui uno vicario del presidente. E' facolta' del consiglio  attribuire
specifiche deleghe ai vice-presidenti; 
      l) nomina e revoca il  consigliere  delegato  su  proposta  del
Presidente; 
      m) nomina e revoca i componenti del collegio dei  revisori  dei
conti; 
      n) nomina  e  revoca  il  Comitato  esecutivo  attribuendone  i
poteri; 
      o) nomina e revoca il nucleo di valutazione  ed  il  presidente
dello stesso; 
      p) nomina e revoca il collegio di disciplina ed  il  presidente
dello stesso; 
      q) nomina e revoca, su proposta del Presidente del consiglio di
amministrazione, i membri dell'Advisory Board; 
      r) approva il regolamento delle scuole universitarie, nomina il
direttore scientifico e il direttore operativo; 
      s) nomina il direttore del centro di ricerca, su  proposta  del
consiglio di Dipartimento e sentito il parere del Senato accademico; 
      t) delibera, su proposta del Senato accademico, il conferimento
di Lauree «Honoris causa»; 
      u) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti,  in  merito
ad eventuali modifiche dello statuto o all'adozione del nuovo; 
      v) delibera in merito all'eventuale cambiamento di sede  legale
amministrativa e didattica.