Art. 8.
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il presidente del consiglio di amministrazione e' il legale
rappresentante dell'Universita' LUM; egli esercita tutte le funzioni
derivanti dal suddetto ruolo secondo normativa vigente.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo e'
nominato, d'intesa tra i due enti promotori dell'universita', tra i
loro rispettivi presidenti.
3. Il presidente entra in carica al momento della sua nomina da
parte degli enti promotori che ne danno immediata comunicazione al
consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori. Il
presidente nominato provvede senza indugio a convocare il consiglio
di amministrazione per la ratifica in un'apposita seduta.
4. In caso di dimissioni dalla carica, il presidente del
consiglio di amministrazione ne da' comunicazione preventiva al
consiglio di amministrazione.
5. In caso di vacatio della carica di presidente del consiglio di
amministrazione, la rappresentanza legale dell'Ateneo e' assunta
pro-tempore dal presidente dell'altro ente promotore.
6. Il presidente del consiglio di amministrazione e' membro di
diritto del Senato accademico e dei consigli delle scuole
universitarie.
1. Il rettore e' nominato, a maggioranza assoluta, dal consiglio
di amministrazione, su proposta del Presidente del consiglio di
amministrazione, sentito il parere degli enti promotori, tra i
professori di ruolo di prima fascia delle universita' italiane o di
professori di pari livello in universita' straniere. La nomina viene
comunicata al Ministero competente.
8. Sono compiti precipui del Presidente del consiglio di
amministrazione:
a) convocare e presiedere le sedute del consiglio di
amministrazione;
b) dare esecuzione alle delibere del consiglio di
amministrazione;
c) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del
rettore e del prorettore vicario;
d) proporre al consiglio di amministrazione la nomina dei due
vice-presidenti;
e) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del
direttore generale;
f) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del
consigliere delegato;
g) delegare ai due vice-presidenti o al consigliere delegato
specifiche funzioni di propria esclusiva competenza;
h) adottare con procedura d'urgenza le deliberazioni che si
rendono necessarie in relazione alle materie attribuite al consiglio
di amministrazione, sottoponendole a ratifica alla prima seduta utile
dell'organismo competente.