Art. 9.
Comitato esecutivo
1. Il consiglio di amministrazione, al proprio interno, puo'
istituire e sciogliere, a maggioranza assoluta, un comitato esecutivo
formato da non meno di cinque membri, scelti tra i consiglieri.
Qualora nominato, il consigliere delegato e' membro di diritto del
comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo e' presieduto di diritto dal Presidente
del consiglio di amministrazione.
3. Alle sedute del comitato esecutivo partecipa senza diritto di
voto, il direttore generale dell'Ateneo.
4. Il consiglio di amministrazione definisce all'uopo i poteri
delegati al comitato esecutivo. Non sono delegabili i poteri di:
a) nomina del rettore;
b) nomina del direttore generale;
c) nomina dei direttori di Dipartimento;
d) nomina dei direttori delle scuole universitarie;
e) approvazione del bilancio di previsione e bilancio di
esercizio;
f) revisione dello statuto.