(Allegato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
                         Comitato esecutivo 
 
    1. Il consiglio di  amministrazione,  al  proprio  interno,  puo'
istituire e sciogliere, a maggioranza assoluta, un comitato esecutivo
formato da non meno  di cinque  membri,  scelti  tra  i  consiglieri.
Qualora nominato, il consigliere delegato e' membro  di  diritto  del
comitato esecutivo. 
    2. Il Comitato esecutivo e' presieduto di diritto dal  Presidente
del consiglio di amministrazione. 
    3. Alle sedute del comitato esecutivo partecipa senza diritto  di
voto, il direttore generale dell'Ateneo. 
    4. Il consiglio di amministrazione definisce  all'uopo  i  poteri
delegati al comitato esecutivo. Non sono delegabili i poteri di: 
      a) nomina del rettore; 
      b) nomina del direttore generale; 
      c) nomina dei direttori di Dipartimento; 
      d) nomina dei direttori delle scuole universitarie; 
      e) approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  bilancio  di
esercizio; 
      f) revisione dello statuto.