(Allegato 1-art. 12)
                              Art. 12. 
 
       Composizione e funzioni del consiglio d'amministrazione 
 
    1. I membri del consiglio di amministrazione sono  sette  e  sono
eletti dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati nell'ordine: 
      a. categoria dei produttori: due amministratori; 
      b. categoria dei trasformatori: due amministratori; 
      c. categoria degli utilizzatori: un amministratore; 
      d. categoria dei riciclatori: due amministratori. 
    2. In caso di partecipazione al consorzio anche dei  riciclatori,
previo accordo con gli altri  consorziati,  dovra'  essere  garantita
l'eguaglianza  del   numero   dei   consiglieri   in   rappresentanza
riciclatori  con  quello  dei  «produttori  di   materie   prime   di
imballaggio». 
    Qualora una o piu' delle categorie di  cui  all'art.  2  comma  1
lettere c) e d) non fossero partecipate da consorziati, le stesse non
saranno rappresentate. 
    3. All'elezione dei membri del consiglio  di  amministrazione  si
procede mediante votazione su liste distinte per  ciascuna  categoria
di consorziati. I singoli consorziati votano i candidati della  lista
della categoria cui appartengono. Con il regolamento da  adottarsi  a
norma del successivo art. 19  sono  determinate  le  modalita'  ed  i
sistemi di voto. 
    4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione  partecipano  i
componenti del collegio sindacale  e,  con  funzioni  consultive,  il
direttore generale del Consorzio, laddove previsto. 
    5. Il consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed  ha
facolta' di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni  per
l'attuazione e il raggiungimento degli  scopi  consortili.  A  titolo
esemplificativo e non esaustivo il consiglio di amministrazione: 
      a.  nomina  fra  i  propri  componenti  il  presidente  ed   il
vicepresidente ; 
      b. salvo quanto previsto all'art. 14,  comma  3,  determina  le
funzioni  ed  assegna  le  deleghe  operative   al   presidente,   al
vicepresidente ed al direttore generale; 
      c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno; 
      d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante
aggiornamento; 
      e. definisce la rideterminazione  delle  quote  assembleari  in
conformita' alle disposizioni del presente  statuto  e  dell'apposito
regolamento e la sottopone all'approvazione dell'assemblea come primo
punto all'ordine del giorno; 
      f.  redige  il  bilancio  preventivo  annuale  ed  il  bilancio
consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I
bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Conai; 
      g.  redige  la  situazione  patrimoniale  ai  sensi   dell'art.
2615-bis del codice civile; 
      h.  definisce  annualmente  il   fabbisogno   finanziario   del
Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina  l'entita'  degli
eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma  2,  lettera
a), a carico dei consorziati e stabilisce le modalita'  del  relativo
versamento, da sottoporre alla delibera dell'assemblea; predispone  e
approva la documentazione da fornire  al  Conai,  di  accompagnamento
alle eventuali richieste di  adeguamento  del  contributo  ambientale
Conai di cui al comma 8  dell'art.  224  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
      i. predispone il piano specifico  di  prevenzione  previsto  al
precedente  art.  3,  comma  10,  da  sottoporre  all'assemblea   per
l'approvazione; 
      j. adotta gli schemi  di  regolamenti  consortili,  e  relative
modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; 
      k. adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita'  del
Consorzio; 
      l. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale
ed interregionale del Consorzio nonche' sulle proposte di  accordi  e
di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6; 
      m. delibera la stipulazione di tutti gli atti  e  contratti  di
ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli  relativi  al
rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione
d'opera professionale; 
      n. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3; 
      o.  nomina  e  revoca  il  direttore  generale  del   Consorzio
stabilendone il compenso; 
      p. determina  l'organico  del  personale  del  Consorzio  e  le
modalita' della gestione amministrativa interna; 
      q.  delibera  sulle  richieste   di   adesione   al   Consorzio
verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e  curando  la
riscossione  delle   quote   e   dei   contributi   dovuti   all'atto
dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di  ammissione
deve essere motivata e comunicata al Conai; 
      r.  vigila   sull'esatto   adempimento   degli   obblighi   dei
consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione  di
eventuali sanzioni e la relativa entita' sulla base delle  previsioni
del regolamento consortile; 
      s. autorizza il presidente  o  il  vicepresidente  a  conferire
procure per singoli atti o categorie di atti; 
      t. compie tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli
che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano
riservati ad altri organi del Consorzio; 
      u. delibera su atti e iniziative opportuni  per  assicurare  il
necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il  Conai,
gli altri Consorzi e soggetti costituiti ed operanti ai  sensi  degli
articoli 221, 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152; 
      v. delibera sull'esclusione dei consorziati, con atto  motivato
che deve essere  comunicato  al  Conai  ove  si  tratti  di  soggetti
appartenenti alla categoria dei produttori o dei trasformatori; 
      w. approva le candidature da sottoporre all'assemblea del Conai
per   l'elezione   dei   componenti   del   relativo   consiglio   di
amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento Conai; 
      x. approva il testo dell'eventuale  allegato  tecnico  relativo
agli   imballaggi   in   plastica   biodegradabile   e   compostabile
dell'accordo  di   programma   quadro   stipulato   dal   Conai   con
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con  l'Unione  delle
province italiane (UPI) o con i soggetti o forme associative previsti
dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152; 
      y. approva il testo della  convenzione  da  stipularsi  con  il
Conai per l'attribuzione del contributo  ambientale,  quale  prevista
dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152; 
      z.  propone  all'assemblea  straordinaria  le  modifiche  dello
statuto. 
    6. Il consiglio di amministrazione puo'  avvalersi  del  supporto
consultivo   delle   associazioni   rappresentative    dei    settori
imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 
    7. Nei  limiti  di  quanto  indicato  al  presente  articolo,  il
consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  al  presidente  e  al
vicepresidente o  ad  un  comitato  esecutivo  talune  delle  proprie
attribuzioni, determinando i limiti della  delega.  Il  consiglio  di
amministrazione  puo'  altresi'   affidare   al   presidente   o   al
vicepresidente, ad un comitato esecutivo  o  al  direttore  generale,
specifici incarichi. 
    8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio
e gli altri adempimenti indicati alla lettera f.