(Allegato 1-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                         Collegio sindacale 
 
    1. Il collegio sindacale e' composto di tre  membri  effettivi  e
due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti  sono
designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio  e
del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra  i  dipendenti
dei detti ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti  sono
eletti dall'assemblea tra professionisti  iscritti  al  registro  dei
revisori contabili. 
    2. I sindaci restano in carica tre esercizi,  scadono  alla  data
dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo
all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 
    3. In caso di cessazione dalla carica  per  qualsiasi  causa,  la
relativa sostituzione ha luogo a  mezzo  dei  sindaci  supplenti.  Il
sindaco nominato in sostituzione resta in carica  fino  all'assemblea
successiva. 
    4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'assemblea  che  lo
esercita per giusta causa con delibera motivata. 
    5. Il collegio sindacale: 
      a. controlla la gestione del Consorzio; 
      b. vigila sull'osservanza della legge, del presente  statuto  e
del regolamento consortile, sul rispetto  dei  principi  di  corretta
amministrazione,   in   particolare   sull'adeguatezza   dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato  dal  Consorzio  e
sul suo concreto funzionamento; 
      c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del
bilancio consuntivo. 
    6. I sindaci  partecipano  alle  sedute  dell'assemblea  ed  alle
riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre  chiedere
agli   amministratori   notizie   sull'andamento   delle   operazioni
consortili  o  su  determinati  affari  e  possono  procedere,  anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 
    7. Ai sindaci spetta il rimborso delle  spese  di  viaggio  e  di
soggiorno documentate,  se  deliberato  dall'assemblea  ai  sensi  di
quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera g). 
    8. Le  riunioni  del  collegio  sindacale  possono  svolgersi  in
teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di  quanto  previsto
in proposito al precedente art. 13, comma 8.