Art. 16. Revisione legale dei conti 1. Il controllo contabile sul Consorzio e' esercitato dal collegio sindacale o da una societa' di revisione legale iscritta nell'apposito registro. 2. Il collegio sindacale o la societa' incaricata della revisione legale: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 3. La relazione, redatta in conformita' ai principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa'; b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. 4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 5. La relazione e' datata e sottoscritta dal responsabile della revisione. 6. La societa' di revisione legale ha diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attivita' di revisione legale e puo' procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. 7. L'assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale. 8. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla societa' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 9. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. 10. L'assemblea revoca l'incarico alla societa' di revisione legale, sentito il collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra societa' di revisione legale secondo le modalita' del comma 8. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione. 11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.