(Allegato 1-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                         Direttore generale 
 
    1.  L'incarico  di  direttore  generale,  laddove  previsto,   e'
conferito  dal  consiglio  di  amministrazione,   su   proposta   del
presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze  di
tipo manageriale. 
    2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e'  regolato  dal
contratto di diritto privato. 
    3.  Le  funzioni  e  le  deleghe  del  direttore  generale   sono
determinate  dal  consiglio  di  amministrazione.  In  ogni  caso  il
direttore generale: 
      a) coadiuva il presidente nell'esecuzione  delle  deliberazioni
degli organi consortili; 
      b) effettua  le  operazioni  correnti  amministrative,  civili,
commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale
contenzioso, necessarie per  assicurare  il  buon  funzionamento  del
Consorzio; 
      c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali; 
      d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito  dal  consiglio
di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i  dirigenti.
L'assunzione ed il licenziamento dei  dirigenti  sono  soggetti  alla
preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; 
      e) cura, in accordo con il presidente, i rapporti ordinari  con
i consorziati, le istituzioni, le  autorita',  il  Conai,  gli  altri
consorzi e soggetti previsti dagli  articoli  223  e  221,  comma  3,
lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  gli
altri terzi. 
    4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'assemblea e
del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 
    5. Il direttore generale firma la corrispondenza  del  Consorzio,
salva altresi' la possibilita' di ricevere  dal  presidente,  a  cio'
autorizzato dal consiglio di amministrazione, specifiche procure  per
singoli atti o categorie di atti.