Art. 9. Composizione e funzioni dell'assemblea ordinaria 1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti al precedente art. 7. 2. l'assemblea ordinaria: a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione; b) elegge due componenti effettivi e due supplenti, nonche' il presidente del collegio sindacale; c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al collegio sindacale o ad una societa' di revisione, ai sensi del successivo art. 16; d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 4, e il bilancio consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 6; e) approva i programmi di attivita' e di investimento del Consorzio; f) determina il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio e approva la rideterminazione delle quote di partecipazione dei consorziati di ciascuna delle categorie proposta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 4, comma 3; g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennita' di carica al presidente ed al vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennita' di seduta ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e circa il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno documentate dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione; i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera a), per il perseguimento delle finalita' statutarie; j) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclo organico dei rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari, di cui all'art. 3, comma 10; k) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati al precedente art. 6.