Art. 10. Approvazione del conto finanziario 1. Lo schema del conto finanziario, unitamente alla relazione illustrativa, e' predisposto a cura dell'ufficio di ragioneria sulla base delle scritture contabili da esso tenute. 2. Il predetto ufficio accerta la completa ed esatta esecuzione degli adempimenti contabili e riscontra che i dati rilevati dalle proprie scritture corrispondano con quelli relativi agli incassi e ai pagamenti eseguiti dalla Tesoreria centrale e dalle sezioni di Tesoreria. 3. Entro il 31 maggio successivo il segretariato generale trasmette al Consiglio di presidenza lo schema del conto, unitamente alle relazioni dell'ufficio di ragioneria e del collegio dei revisori. 4. Il conto e' approvato con delibera del Consiglio di presidenza. 5. Entro il 30 giugno successivo, il conto finanziario e' trasmesso, a cura del Presidente, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonche', per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero della giustizia.