(Allegato 1-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                 Approvazione del conto finanziario 
 
    1. Lo schema del conto  finanziario,  unitamente  alla  relazione
illustrativa, e' predisposto a cura dell'ufficio di ragioneria  sulla
base delle scritture contabili da esso tenute. 
    2. Il predetto ufficio accerta la completa ed  esatta  esecuzione
degli adempimenti contabili e riscontra che  i  dati  rilevati  dalle
proprie scritture corrispondano con quelli relativi agli incassi e ai
pagamenti eseguiti  dalla  Tesoreria  centrale  e  dalle  sezioni  di
Tesoreria. 
    3.  Entro  il  31  maggio  successivo  il  segretariato  generale
trasmette al Consiglio di presidenza lo schema del conto,  unitamente
alle  relazioni  dell'ufficio  di  ragioneria  e  del  collegio   dei
revisori. 
    4.  Il  conto  e'  approvato  con  delibera  del   Consiglio   di
presidenza. 
    5. Entro  il  30  giugno  successivo,  il  conto  finanziario  e'
trasmesso, a cura del Presidente,  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica nonche', per la  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero della giustizia.