Art. 7. Conto finanziario 1. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto finanziario. 2. Il conto finanziario dimostra i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo il contenuto dei programmi intestati ai cinque centri di responsabilita', come presentati nel bilancio di previsione, in armonia con i criteri di cui all'art. 21, l. n. 196 del 2009. 3. Il conto finanziario espone: a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive; b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere; c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare; d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; e) le somme incassate dalla tesoreria centrale e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e in conto dei residui; f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo; g) le eventuali economie di gestione; h) i residui perenti. 4. Con il regolamento di organizzazione sono definiti modelli di controllo di gestione per obiettivi e per conto economico.