(Allegato 1-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                          Conto finanziario 
 
    1. I risultati della  gestione  dell'esercizio  finanziario  sono
riassunti e dimostrati nel conto finanziario. 
    2. Il conto  finanziario  dimostra  i  risultati  della  gestione
finanziaria per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli,
secondo il contenuto dei programmi  intestati  ai  cinque  centri  di
responsabilita', come  presentati  nel  bilancio  di  previsione,  in
armonia con i criteri di cui all'art. 21, l. n. 196 del 2009. 
    3. Il conto finanziario espone: 
      a)  le  previsioni  iniziali,  le  eventuali  variazioni  e  le
previsioni definitive; 
      b) le entrate di competenza dell'anno,  accertate,  riscosse  e
rimaste da riscuotere; 
      c) le  spese  di  competenza  dell'anno,  impegnate,  pagate  e
rimaste da pagare; 
      d) la gestione dei residui  attivi  e  passivi  degli  esercizi
precedenti; 
      e) le somme incassate dalla tesoreria centrale e quelle  pagate
per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza  e
in conto dei residui; 
      f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano
all'esercizio successivo; 
      g) le eventuali economie di gestione; 
      h) i residui perenti. 
    4. Con il regolamento di organizzazione sono definiti modelli  di
controllo di gestione per obiettivi e per conto economico.