Art. 10. Il Consiglio di amministrazione - Competenze 1. Il Consiglio di amministrazione svolge attivita' di programmazione e di indirizzo generale dell'Universita' e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualita' delle attivita' istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza. 2. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione: a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita' e provvedere all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Universita'; c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio; d) ratificare la nomina del rettore deliberata dalla Fondazione «Marsilio Ficino»; e) designare, previa acquisizione del parere consultivo del senato accademico: a) i presidi di facolta' e i vice-presidi; b) i direttori di Dipartimento e i vice-direttori, che durano in carica un triennio accademico, scegliendoli tra professori di ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari, che svolgono l'attivita' didattica e di ricerca presso l'Ateneo; f) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito il senato accademico, in ordine alle modifiche del presente statuto; g) approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, sentito il senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la gestione dell'Universita' e provvedere, con la medesima maggioranza, sentito il senato accademico, in ordine alle modifiche degli stessi; h) deliberare, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facolta' e di Dipartimento interessati, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori e alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca; i) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale; j) approvare i regolamenti dell'Universita' e le relative modifiche; k) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente; l) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri; m) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca; n) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento; o) nominare, su proposta del rettore, i componenti del collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; p) deliberare in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina; q) approvare il piano strategico triennale, su proposta congiunta del rettore e del direttore generale, predisposto con riferimento alle rispettive aree di competenza; r) approvare il codice etico dell'Universita', stabilendo le sanzioni previste per la sua violazione; s) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi. 3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. in caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal presidente del Consiglio di amministrazione. 4. Il Consiglio di amministrazione e' convocato, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza, ovvero mediante lo scambio e l'approvazione della bozza di verbale, attraverso l'utilizzo di sistemi che assicurino comunque l'identificazione certa dei partecipanti. In tal caso, il presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente sia il presidente che il segretario.