(Statuto-art. 10)
                              Art. 10. 
 
            Il Consiglio di amministrazione - Competenze 
 
    1.  Il  Consiglio  di   amministrazione   svolge   attivita'   di
programmazione e di indirizzo generale dell'Universita' e sovrintende
alla gestione amministrativa, finanziaria ed  economico-patrimoniale,
fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal  presente
statuto. 
    Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di  perseguire
la  miglior  efficienza  e  qualita'  delle  attivita'  istituzionali
dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza. 
    2. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione: 
      a)    determinare    l'indirizzo    generale    di     sviluppo
dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; 
      b) decidere sulle  questioni  patrimoniali  dell'Universita'  e
provvedere all'approvazione del bilancio di previsione  e  del  conto
consuntivo dell'Universita'; 
      c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli  corsi
di studio; 
      d) ratificare la nomina del rettore deliberata dalla Fondazione
«Marsilio Ficino»; 
      e) designare, previa acquisizione  del  parere  consultivo  del
senato accademico: 
        a) i presidi di facolta' e i vice-presidi; 
        b) i direttori di Dipartimento e i vice-direttori, 
    che durano in carica un  triennio  accademico,  scegliendoli  tra
professori di ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari,
che svolgono l'attivita' didattica e di ricerca presso l'Ateneo; 
      f) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito  il
senato accademico, in ordine alle modifiche del presente statuto; 
      g) approvare, a maggioranza  assoluta  dei  propri  componenti,
sentito il senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo,  il
regolamento generale di Ateneo, il regolamento per l'amministrazione,
la contabilita' e la gestione dell'Universita' e provvedere,  con  la
medesima maggioranza, sentito il senato accademico,  in  ordine  alle
modifiche degli stessi; 
      h) deliberare, su proposta del  senato  accademico,  sentiti  i
consigli di facolta' e di Dipartimento interessati,  in  merito  alle
chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori e  alla
stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca; 
      i) deliberare sulle assunzioni del personale  non  docente  con
qualifica dirigenziale; 
      j) approvare  i  regolamenti  dell'Universita'  e  le  relative
modifiche; 
      k) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche
all'estero, nel rispetto della normativa vigente; 
      l) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse  di
iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri; 
      m) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi,  borse
di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca; 
      n) nominare i  membri  del  nucleo  di  valutazione  interno  e
approvare il regolamento di funzionamento; 
      o) nominare, su proposta del rettore, i componenti del collegio
di disciplina di cui all'art. 10 della legge  30  dicembre  2010,  n.
240; 
      p) deliberare in  via  definitiva  in  ordine  ai  procedimenti
disciplinari conformemente  al  parere  vincolante  del  collegio  di
disciplina; 
      q)  approvare  il  piano  strategico  triennale,  su   proposta
congiunta del rettore  e  del  direttore  generale,  predisposto  con
riferimento alle rispettive aree di competenza; 
      r) approvare il codice etico  dell'Universita',  stabilendo  le
sanzioni previste per la sua violazione; 
      s)  deliberare   su   ogni   altro   argomento   di   interesse
dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi. 
    3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza  dei
presenti. in caso di parita' di voti prevale  il  voto  espresso  dal
presidente del Consiglio di amministrazione. 
    4. Il Consiglio di amministrazione e' convocato, almeno due volte
all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi  la  necessita',
ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 
    5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi
anche in teleconferenza o videoconferenza, ovvero mediante lo scambio
e l'approvazione della bozza di  verbale,  attraverso  l'utilizzo  di
sistemi  che  assicurino   comunque   l'identificazione   certa   dei
partecipanti.  In  tal  caso,  il   presidente   deve   identificare,
personalmente ed in modo certo, tutti  i  partecipanti  collegati  in
teleconferenza o videoconferenza  e  assicurarsi  che  gli  strumenti
audiovisivi consentano agli stessi, in tempo  reale,  di  seguire  la
discussione ed intervenire  nella  trattazione  degli  argomenti.  La
riunione  si  considera  tenuta  nel  luogo   in   cui   si   trovano
contemporaneamente sia il presidente che il segretario.