Art. 17. Il direttore generale 1. Il direttore generale dell'Universita' e' assunto, con delibera del Consiglio di amministrazione che ratifica la proposta del presidente della Fondazione «Marsilio Ficino», con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti. 2. Il direttore generale elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al rettore, il piano strategico triennale. 3. Al direttore generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.