(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                        Il direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale  dell'Universita'  e'  assunto,   con
delibera del Consiglio di amministrazione che  ratifica  la  proposta
del presidente della Fondazione «Marsilio Ficino»,  con  contratto  a
tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile,
tra persone dotate di esperienza  manageriale.  Il  contratto  stesso
definisce i diritti ed i doveri del  direttore  generale  e  provvede
alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione
dei risultati conseguiti. 
    2. Il direttore generale elabora, per la parte di sua competenza,
congiuntamente al rettore, il piano strategico triennale. 
    3. Al direttore  generale  spetta,  sulla  base  degli  indirizzi
forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva  gestione  e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo.