(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                    Regolamento generale d'Ateneo 
 
    Il  regolamento  generale   d'Ateneo   contiene,   salvo   quanto
specificatamente    riservato    al    regolamento    d'Ateneo    per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo
art. 6, le norme di attuazione dei principi stabiliti nello statuto e
ogni   altra   disposizione   necessaria    all'assetto    funzionale
dell'Ateneo. 
    Il regolamento e' approvato  dal  Consiglio  di  amministrazione,
sentito  il  Consiglio  accademico  per  la  parte   riguardante   il
funzionamento  degli  organi  didattici  e   di   ricerca.   Per   le
deliberazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  e  del  Consiglio
accademico si applicano le maggioranze previste dalla legge 168/1989. 
    Il regolamento viene  inviato  al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per il  controllo  di  legittimita'  e  di  merito,  in
conformita' alle norme di legge in materia.