Art. 8. 1. Il presidente del consiglio di amministrazione: a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso; b) ha la legale rappresentanza dell'universita'; c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica; d) puo' adottare deliberazioni di urgenza riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza; e) adotta provvedimenti di spesa nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 2. Il presidente puo' designare tra i membri del consiglio (art. 6, lettere da b) ad e)) un vicepresidente con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. 3. Il presidente del consiglio di amministrazione e' rieleggibile.