(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    1. Il presidente del consiglio di amministrazione: 
      a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso; 
      b) ha la legale rappresentanza dell'universita'; 
      c)  cura  l'esecuzione  dei  provvedimenti  del  consiglio   di
amministrazione,  salva  la  competenza  del   rettore   in   materia
scientifica e didattica; 
      d)  puo'  adottare  deliberazioni  di  urgenza  riferendone  al
consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza; 
      e) adotta provvedimenti  di  spesa  nei  limiti  stabiliti  dal
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 
    2. Il presidente puo' designare tra i membri del consiglio  (art.
6, lettere  da  b)  ad  e))  un  vicepresidente  con  il  compito  di
sostituirlo in caso di assenza o impedimento. 
    3.  Il   presidente   del   consiglio   di   amministrazione   e'
rieleggibile.