Art. 4. Compiti del sistema informativo della Giustizia amministrativa 1. Il SIGA gestisce con modalita' informatiche in ogni grado del giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giurisdizionale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli ed ogni altra attivita' inerente o comunque connessa al processo amministrativo telematico.