(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
 
    Le disposizioni contenute nel presente Accordo e in ciascuno  dei
suoi articoli possono essere  emendate  previo  consenso  scritto  di
entrambe le Parti.  Ogni  emendamento  entra  in  vigore  secondo  le
procedure di cui al successivo articolo 13.