(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4 
                              RESIDENTE 
 
  1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente  di
uno Stato contraente" designa  ogni  persona  che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata a imposta  a  motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,   del   suo   luogo   di
costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di  natura  analoga,  e  comprende  anche  detto  Stato  e  ogni  sua
suddivisione politica  o  ente  locale,  nonche'  un  fondo  pensione
riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione non comprende
le persone che sono assoggettate a imposta in  detto  Stato  soltanto
per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 
  2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,  una  persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
    a) detta  persona  e'  considerata  residente  solo  dello  Stato
contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone  di
un'abitazione  permanente  in  entrambi  gli  Stati  contraenti,   e'
considerata residente solo dello Stato contraente nel  quale  le  sue
relazioni personali ed economiche sono  piu'  strette  (centro  degli
interessi vitali); 
    b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima  non
dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,
essa e' considerata residente solo  dello  Stato  contraente  in  cui
soggiorna abitualmente; 
    c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli  Stati
contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa
e' considerata residente solo dello Stato contraente del quale ha  la
nazionalita'; 
    d) se detta persona ha la  nazionalita'  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, o se non  ha  la  nazionalita'  di  alcuno  di  essi,  le
autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di
comune accordo. 
  3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,  una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno
del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente
di cui tale persona e' considerata residente ai fini  della  presente
Convenzione, con particolare riguardo alla sede della  sua  direzione
effettiva, al luogo in cui e' stata costituita o altrimenti creata  e
ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta
persona non ha diritto  ad  alcun  beneficio  o  esenzione  d'imposta
previsti dalla Convenzione se non nella misura e nel modo che possano
essere convenuti dalle autorita' competenti degli Stati contraenti.