Articolo 11 Lotta contro il terrorismo 1. Le parti sono decise a combattere il terrorismo in tutte le sue forme, anche in ambito regionale, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e del diritto internazionale, e a collaborare per impedire la diffusione di ideologie estremiste e, in particolare, la radicalizzazione dei giovani. Esse si impegnano a collaborare con i partner internazionali ai fini della completa attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo. 2. Le parti convengono di cooperare su questioni attinenti alla lotta contro le attivita' terroristiche e di scambiare informazioni su tutte le questioni pertinenti, ove opportuno e in conformita' del diritto nazionale e internazionale. La lotta contro il terrorismo costituisce un elemento importante della cooperazione. Esse convengono di promuovere l'attuazione degli strumenti e degli accordi internazionali pertinenti nel settore. In tale contesto, lo sviluppo delle capacita' interessera' tutti i settori pertinenti della giustizia penale.