(Accordo-art. 4)
 
A. COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI  UMANI,  PARITA'  UOMO-DONNA  E
                           SOCIETA' CIVILE 
 
                             Articolo 4 
 
                            Diritti umani 
 
  1. A integrazione dell'articolo  1,  paragrafo  2,  lettera  c),  e
dell'articolo 2, paragrafo 3, le parti  convengono  di  cooperare  al
fine di promuovere e tutelare efficacemente i  diritti  umani  anche,
all'occorrenza,  riguardo  alla  ratifica  e   all'attuazione   degli
strumenti internazionali pertinenti.  Esse  riesaminano  l'attuazione
del presente articolo nell'ambito del loro dialogo politico. 
  2. La cooperazione di cui al  paragrafo  1  puo'  comprendere,  tra
l'altro: 
    a)  il  sostegno  alla  definizione  e  all'attuazione  di  piani
d'azione nazionali sui diritti umani; 
    b) la promozione dei  diritti  umani  e  la  sensibilizzazione  a
questo tema; 
    c) il rafforzamento delle istituzioni  nazionali  e  subnazionali
che si occupano di diritti umani in Afghanistan; 
    d) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui  diritti
umani, e 
    e)  il  potenziamento  della   cooperazione   all'interno   delle
istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.