A. COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, PARITA' UOMO-DONNA E SOCIETA' CIVILE Articolo 4 Diritti umani 1. A integrazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 2, paragrafo 3, le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani anche, all'occorrenza, riguardo alla ratifica e all'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti. Esse riesaminano l'attuazione del presente articolo nell'ambito del loro dialogo politico. 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 puo' comprendere, tra l'altro: a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani; b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a questo tema; c) il rafforzamento delle istituzioni nazionali e subnazionali che si occupano di diritti umani in Afghanistan; d) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani, e e) il potenziamento della cooperazione all'interno delle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.