(Accordo-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
                         Parita' uomo-donna 
 
  1. Le parti cooperano per consolidare le politiche  e  i  programmi
attinenti  alle  questioni  di  genere,   potenziare   la   capacita'
istituzionale e amministrativa e sostenere l'attuazione di  strategie
sulla parita' uomo-donna, riguardanti tra  l'altro  i  diritti  delle
donne e l'emancipazione femminile, al fine di garantire che  entrambi
i sessi partecipino in condizioni di  parita'  a  tutti  gli  aspetti
della vita economica, culturale, politica e sociale. La  cooperazione
mira in particolare a migliorare l'accesso delle donne  alle  risorse
necessarie  al  pieno  esercizio  dei  loro   diritti   fondamentali,
soprattutto in materia di istruzione. 
  2. Le parti promuovono l'elaborazione di un quadro atto a: 
    a)  garantire  che  le  questioni  di  genere  siano  debitamente
integrate in tutte le  strategie,  le  politiche  e  i  programmi  in
materia  di  sviluppo,   in   particolare   quelli   riguardanti   la
partecipazione politica, la salute e l'alfabetizzazione, e 
    b) consentire lo scambio di esperienze e  migliori  prassi  nella
promozione della parita' uomo-donna e promuovere l'adozione di misure
concrete a favore delle donne.