(Accordo-art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e i
          rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari 
 
  1.  Le  parti  ritengono  che  la  proliferazione  delle  armi   di
distruzione di massa (ADM) e  dei  relativi  vettori,  a  livello  di
soggetti statali e non statali,  costituisca  una  delle  piu'  gravi
minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. 
  2.  Le  parti  convengono  pertanto   di   cooperare   nelle   sedi
internazionali per lottare contro la proliferazione delle ADM  e  dei
relativi vettori  garantendo  il  pieno  rispetto  e  l'attuazione  a
livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito  di  trattati  e
accordi multilaterali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche'
di altri accordi negoziati a  livello  multilaterale  e  di  obblighi
internazionali. Esse concordano nel ritenere la presente disposizione
un elemento essenziale del presente accordo. 
  3. Le parti convengono di collaborare  e  di  adottare  misure  per
rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul  disarmo
e  sulla  non  proliferazione  delle  ADM  e  dei  relativi   vettori
applicabili  alle  parti,   anche   mediante   la   condivisione   di
informazioni, competenze ed esperienze. 
  4. Le parti convengono di collaborare e di contribuire  alla  lotta
contro la proliferazione delle ADM e dei  relativi  vettori  mediante
l'adozione delle misure  necessarie  per  la  firma,  la  ratifica  o
l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti  gli
altri strumenti internazionali pertinenti. 
  5. Le  parti  convengono  inoltre  di  collaborare  per  instaurare
efficaci controlli  nazionali  all'esportazione,  onde  prevenire  la
proliferazione, e di controllare le esportazioni  e  il  transito  di
beni legati alle ADM, compresi i  controlli  dell'impiego  finale  di
dette armi per  le  tecnologie  a  duplice  uso  e  l'imposizione  di
deterrenti   efficaci   in   caso   di   violazione   dei   controlli
all'esportazione. 
  6.  Le  parti  riconoscono  che  i   rischi   chimici,   biologici,
radiologici e nucleari (CBRN) possono avere conseguenze  estremamente
destabilizzanti per le societa'.  Esse  riconoscono  altresi'  che  i
rischi  possono  derivare  da  attivita'  criminali  (proliferazione,
traffico), incidenti  (industria,  trasporti,  laboratori)  o  eventi
naturali (pandemie). Si impegnano pertanto a cooperare per rafforzare
le capacita' istituzionali di attenuare i rischi  CBRN.  A  tal  fine
potrebbero  risultare  necessari   progetti   in   campo   giuridico,
normativo, di contrasto, scientifico e in materia di  preparazione  e
una cooperazione a livello regionale. 
  7. L'Unione fornisce, se  del  caso,  sostegno  a  tali  iniziative
concentrandosi  sullo  sviluppo  delle  capacita'  e  sull'assistenza
tecnica.