(Convenzione-art. 3)
                             Articolo 3 
                        Definizioni generali 
 
    1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione: 
      a) il termine «Gabon» designa il territorio nazionale  compreso
il mare territoriale e, oltre  a  questo,  le  zone  sulle  quali  la
Repubblica  gabonese,  in  conformita'  del  diritto  internazionale,
esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne  l'esplorazione
e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e  del  sottosuolo
marini e delle acque sovrastanti; 
      b)  il  termine  «Italia»  designa  la  Repubblica  italiana  e
comprende il mare territoriale nonche', oltre a questo, le zone sulle
quali l'Italia,  in  conformita'  alla  propria  legislazione  ed  al
diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per  quanto
concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali  del
fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; 
      c) le espressioni  «uno  Stato  contraente»  e  «l'altro  Stato
contraente»  designano,  come  il  contesto  richiede,  il  Gabon   o
l'Italia; 
      d) il  termine  «persona»  comprende  le  persone  fisiche,  le
societa' ed ogni altra associazione di persone; 
      e) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica  o
qualsiasi  ente  che  e'  considerato  persona  giuridica   ai   fini
dell'imposizione; 
      f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e  «impresa
dell'altro Stato  contraente»  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente  di  uno  Stato  contraente  e  un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
      g) l'espressione «traffico  internazionale»  designa  qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per  mezzo  di  una  nave  o  di un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione  effettiva
e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in  cui  la
nave o  l'aeromobile  sia  utilizzato  esclusivamente  tra  localita'
situate nell'altro Stato contraente; 
      h) il termine «nazionali» designa: 
        i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno  Stato
contraente; 
        ii) le persone giuridiche,  le  societa'  di  persone,  e  le
associazioni costituite in conformita' della legislazione  in  vigore
in uno Stato contraente; 
      i) l'espressione «autorita' competente» designa: 
        i) nel caso del Gabon: il Ministro incaricato delle finanze e
del bilancio od il suo rappresentante debitamente autorizzato; 
        ii) nel caso dell'Italia, il Ministero delle finanze; 
    2. Per l'applicazione della Convenzione da  parte  di  uno  Stato
contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato  che
ad esse e' attribuito dalla legislazione di  detto  Stato  contraente
relativa alle imposte  oggetto  della  Convenzione,  a  meno  che  il
contesto non richieda una diversa interpretazione.