(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
                              Residenti 
 
    1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  «residente
di uno Stato contraente» designa ogni persona che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,  della  sede  della  sua
direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia,  tale
espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta
in detto Stato soltanto per il reddito che  esse  ricavano  da  fonti
situate in detto Stato. 
    2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
      a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale
ha un'abitazione permanente; quando  essa  dispone  di  un'abitazione
permanente in entrambi gli  Stati,  e'  considerata  residente  dello
Stato nel quale le sue relazioni personali ed  economiche  sono  piu'
strette (centro degli interessi vitali); 
      b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta  persona
ha il centro dei suoi interessi vitali,  o  se  la  medesima  non  ha
un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa  e'  considerata
residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; 
      c) se detta persona  soggiorna  abitualmente  in  entrambi  gli
Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,  essa  e'
considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; 
      d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o
se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita'  competenti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 
    3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato  in  cui  si
trova la sede della sua direzione effettiva.