(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
                       Stabile organizzazione 
 
    1. Ai fini della  presente  Convenzione,  l'espressione  «stabile
organizzazione» designa una sede fissa di affari attraverso la  quale
un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
    2.   L'espressione   «stabile   organizzazione»   comprende    in
particolare: 
      a) una sede di direzione; 
      b) una succursale; 
      c) un ufficio; 
      d) un'officina; 
      e) un laboratorio; 
      f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni
altro luogo di estrazione di risorse naturali; 
      h) un cantiere di costruzione o  di  montaggio  la  cui  durata
oltrepassa i sei mesi; 
    3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se: 
      a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito,  di
esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; 
      b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
      c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
      d) una sede fissa di affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa; 
    e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli
fini  di  pubblicita',   di   fornire   informazioni,   di   ricerche
scientifiche  o  di  attivita'   analoghe   che   abbiano   carattere
preparatorio o ausiliario. 
    4. Una persona che agisce in uno Stato contraente  per  conto  di
un'impresa dell'altro Stato contraente-diversa da un agente che  goda
di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5  -  e'  considerata
«stabile organizzazione» nel  primo  Stato  se  dispone  nello  Stato
stesso di poteri che esercita abitualmente e  che  le  permettono  di
concludere contratti a  nome  dell'impresa,  salvo  il  caso  in  cui
l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di  merci  per
l'impresa. 
    5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo  fatto
che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un  mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che  goda
di uno status indipendente, a condizione che dette  persone  agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
    6. Il fatto che una societa' residente di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato
(sia  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)   non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.