Art. 17. Il Rettore: funzioni 1. Il Rettore e' il rappresentante legale dell'Universita' e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. Il Rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. In particolare, il Rettore: a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attivita'; b) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente di competenza del collegio di disciplina; avvia i procedimenti in caso di violazione del codice etico e propone al senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina; c) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, cosi come sull'efficienza dei servizi e la correttezza dell'azione amministrativa; d) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura; e) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e ogni altro atto programmatorio previsto dalla normativa vigente, tenuto conto delle proposte e del parere del senato accademico; f) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale; g) stipula i contratti e le convenzioni per i quali lo statuto e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza; h) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste dalla legge; i) adotta, in caso di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; j) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto. 3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore si avvale di due prorettori di cui uno vicario e di delegati, da lui scelti, nell'ambito dell'Universita' e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I delegati rispondono direttamente al Rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 4. Il prorettore vicario, designato fra i professori di ruolo a tempo pieno, supplisce il Rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, nonche' in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. 5. Al prorettore vicario puo essere assegnata un'indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.