(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                        Il Rettore: funzioni 
 
    1. Il Rettore e'  il  rappresentante  legale  dell'Universita'  e
svolge  funzioni  di  indirizzo,  iniziativa  e  coordinamento  delle
attivita' scientifiche e didattiche. Il Rettore e'  responsabile  del
perseguimento  delle  finalita'  istituzionali  dell'Ateneo   secondo
criteri di  qualita'  e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito. 
    2. In particolare, il Rettore: 
      a) convoca e presiede il senato accademico ed il  consiglio  di
amministrazione, coordinandone le attivita'; 
      b)  esercita  la  funzione  di  iniziativa   dei   procedimenti
disciplinari nei confronti del personale docente  di  competenza  del
collegio di disciplina; avvia i procedimenti in  caso  di  violazione
del codice etico e propone al senato accademico la sanzione,  qualora
la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina; 
      c) vigila sul buon andamento della ricerca e  della  didattica,
cosi come sull'efficienza dei servizi e  la  correttezza  dell'azione
amministrativa; 
      d) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli  interni
di ciascuna struttura; 
      e) propone al consiglio  di  amministrazione  il  documento  di
programmazione  strategica  triennale  di  Ateneo,  il  bilancio   di
previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e ogni altro atto
programmatorio previsto dalla normativa vigente, tenuto  conto  delle
proposte e del parere del senato accademico; 
      f) propone  al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del
direttore generale; 
      g) stipula i contratti e le convenzioni per i quali lo  statuto
e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza; 
      h) presenta al  Ministro  competente  le  relazioni  periodiche
previste dalla legge; 
      i) adotta, in caso di necessita' e urgenza, i provvedimenti  di
competenza del senato accademico e del consiglio  di  amministrazione
sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; 
      j) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad
altri organi dal presente statuto. 
    3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore si avvale di due
prorettori  di  cui  uno  vicario  e  di  delegati,  da  lui  scelti,
nell'ambito dell'Universita' e nominati con proprio decreto nel quale
sono precisati i compiti  e  i  settori  di  competenza.  I  delegati
rispondono direttamente al Rettore del proprio operato. Su  argomenti
relativi ai settori di loro competenza i delegati,  su  proposta  del
Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi
dell'Universita' e possono essere invitati  alle  sedute  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione. 
    4. Il prorettore vicario, designato fra i professori di  ruolo  a
tempo pieno, supplisce il Rettore in tutte le sue funzioni  nei  casi
di impedimento o di assenza,  nonche'  in  ogni  caso  di  cessazione
anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. 
    5. Al prorettore vicario puo essere  assegnata  un'indennita'  di
carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.